Mancata promozione per merito straordinario: sindacato limitato al travisamento e alla macroscopica illogicità (TAR Puglia n. 1079 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario ai sensi dell’art. 72 d.P.R. n. 335/1982 costituisce una deroga alle regole generali in materia concorsuale e di progressione in carriera, subordinata alla sussistenza di eccezionali risultati e all’esposizione a un grave pericolo di vita. La verifica di tali presupposti è rimessa all’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni di fatto perfettamente identiche, da riferire ad atti dello stesso procedimento o di procedimenti connessi, e deve essere rigorosamente provato dall’interessato.

Il Fatto

Un Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno, su parere reso dal Consiglio per le ricompense nella seduta del 20.9.2023, non aveva concesso la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore, attribuendogli il minor riconoscimento dell’encomio solenne. L’istanza di promozione era stata avanzata dal Questore di Matera in data 10.4.2020, a seguito della partecipazione dell’agente a un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di tre soggetti, tra cui un esponente di un clan mafioso, per omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Con il ricorso, il dipendente deduceva la violazione di legge, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, il difetto di motivazione e chiedeva il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nella disposizione di cui all’art. 72 d.P.R. n. 335/1982, che subordina la promozione per merito straordinario al conseguimento di eccezionali risultati e alla prova di eccezionale capacità, ovvero all’esposizione a un grave pericolo di vita. Richiamando il consolidato indirizzo pretorio, il Collegio ha ribadito che la valutazione di tali presupposti spetta agli organi amministrativi, ai quali la legge conferisce un ampio potere di apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità.

Con riferimento alla dedotta disparità di trattamento, la Corte ha osservato che la censura era generica, non avendo il ricorrente indicato puntualmente i soggetti rispetto ai quali la disparità si sarebbe realizzata, né l’identità delle situazioni di fatto poste a raffronto. Tale identità è requisito indefettibile per la configurazione del vizio, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, e non poteva desumersi né dal confronto con i candidati promossi nella medesima seduta del Consiglio delle ricompense, né dal confronto con i colleghi che avevano ottenuto il medesimo encomio solenne. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli altri due operatori che avevano cooperato alle stesse attività osservativa avevano ottenuto, addirittura, il minor riconoscimento dell’encomio non solenne, circostanza che deponeva in senso contrario alla ravvisabilità del vizio.

Quanto al secondo motivo, incentrato sul difetto di motivazione, il Tribunale ha rilevato che il parere negativo del Consiglio per le ricompense risultava adeguatamente motivato, avendo lo stesso escluso la sussistenza del requisito dell’eccezionalità delle attività svolte, tenuto conto della struttura professionale della squadra mobile, la cui missione istituzionale è quella di condurre indagini, e dell’assenza di esposizione a un concreto e reale pericolo di vita. Tale motivazione è stata ritenuta sufficientemente esplicativa, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità del potere esercitato.

Il rigetto dei primi due motivi ha comportato, infine, il rigetto della domanda risarcitoria, l’accoglimento della quale postula l’illegittimità del provvedimento impugnato; la relativa pretesa è stata comunque ritenuta priva di concreta indicazione del danno patito. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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