Avvalimento di requisito speciale: determinatezza dell’oggetto e insindacabilità dei punteggi tecnici (Cons. Stato n. 5734 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di avvalimento è valido, sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto, quando elenca in modo specifico le risorse umane, strumentali e di supporto messe a disposizione dell’ausiliata, con indicazione delle attività rispettivamente assunte. L’eventuale inadeguatezza delle risorse prestate integra vizio di nullità solo se la ricorrente ne dimostri in modo specifico e circostanziato l’inidoneità a consentire il prestito del requisito e l’esecuzione del contratto. Il relativo accertamento appartiene al vaglio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, in relazione ai contenuti dell’offerta e alla fase esecutiva. I punteggi attribuiti alle offerte sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli, illogici, arbitrari o fondati su palese travisamento dei fatti, non essendo sufficiente l’allegazione dei pregi della propria offerta.

Il Fatto

Una cooperativa sociale impugnava davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione, in favore di un’ATI, della procedura biennale per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale, indetta da un Comune. La ricorrente deduceva, tra l’altro, l’invalidità del contratto di avvalimento con cui la mandataria dell’ATI aveva messo a disposizione della mandante le risorse necessarie a dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale, corrispondente all’esperienza maturata nel settore per la quota di prestazioni assunta, pari al 49%.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione, ravvisando la mancanza di causa del contratto di avvalimento per inadeguatezza numerica delle risorse indicate, non superabile invocando la clausola sociale. Proponevano appello principale l’aggiudicataria e appello incidentale il Comune, deducendo violazione dell’art. 104 d.lgs. n. 36 del 2023 e sconfinamento del sindacato giurisdizionale. La ricorrente resisteva e riproponeva i motivi assorbiti in primo grado, tra cui il deficit d’istruttoria nella attribuzione dei punteggi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di carenza d’interesse agli appelli, perché le criticità evocate riguardano altri affidamenti e non sono circostanziate rispetto alla gara in esame. Nel merito, esamina congiuntamente appello principale e incidentale, per la sovrapponibilità delle questioni.

Il contratto di avvalimento viene ritenuto di per sé sufficientemente dettagliato e quindi valido quanto a determinatezza dell’oggetto. Esso enumera le risorse umane prestate, specificando per ciascuna le attività assunte, le attrezzature e gli strumenti di supporto e qualificazione, in linea con l’art. 12 del disciplinare e con i principi dell’Adunanza plenaria n. 23 del 2016 sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto.

La prospettata inadeguatezza delle risorse non è conducente: difetta una specifica e circostanziata evidenza che le risorse complessivamente indicate fossero insufficienti al prestito del requisito e all’esecuzione del contratto. Il profilo esecutivo ricomprende anche la dotazione di mezzi e risorse dell’ausiliata, incluse quelle assorbite in applicazione della clausola sociale. Tale valutazione rientra nel vaglio tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Di qui l’accoglimento degli appelli e la riforma della sentenza.

Quanto ai motivi riproposti, i rilievi sui punteggi non manifestano profili di macroscopica erroneità o illogicità. I criteri valutativi erano dettagliati, sì che la motivazione poteva ritenersi assolta con l’indicazione del coefficiente numerico. La mera allegazione dei pregi della propria offerta non dimostra né carenza di motivazione né errore manifesto. Analogamente si esclude per la dedotta difformità tra i criteri delle linee guida del d.m. 18 novembre 2019 e quelli della lex specialis, operando le due fonti su piani distinti.

In conclusione, gli appelli vanno accolti e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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