Procura speciale generica: inammissibile il ricorso per la Carta docente (TAR Lombardia n. 1828 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita al difensore su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e priva dell’indicazione dell’oggetto, delle parti, dell’autorità adita e della data di rilascio è affetta da genericità e non integra la procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. L’eccezione della procura apposta in calce non può estendersi, in forza dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, all’ipotesi di copia informatica di procura cartacea depositata insieme al ricorso in formato nativo digitale, poiché resta ferma l’esigenza che la procura rechi in sé gli elementi identificativi della controversia. Il vizio è inammissibile e non sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, c.p.c., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. quando la parte abbia scelto l’indirizzo interpretativo meno prudente tra quelli esistenti.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva agito davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ottenendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo, notificato all’Amministrazione e passato in giudicato, non era stato eseguito.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad Acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando il principio per cui l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la Corte ha osservato che la procura era stata rilasciata su documento analogico separato, con copia informatica notificata in allegato alla PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il Tribunale amministrativo regionale competente, gli estremi del provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio, limitandosi a delegare il difensore “per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Tale formulazione è stata ritenuta generica e inidonea: la procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. La Corte ha riconosciuto che la sola eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, che si incorpora nell’atto.
Il Collegio ha escluso che l’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consenta di estendere l’eccezione alla procura cartacea depositata in copia informatica con ricorso nativo digitale. La congiunzione fisica tra documenti di natura diversa non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, come richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
La Corte ha quindi negato ogni possibilità di sanatoria ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, c.p.c., e di concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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