Ottemperanza al decreto di protezione speciale e nomina del Commissario ad acta (TAR Campania n. 968 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, riconosce il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, una volta non impugnato nei termini, costituisce provvedimento equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. e può essere azionato davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione ne impone l’esecuzione mediante ordine specifico e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta quando le misure disposte assicurano la tutela piena ed efficace e ricorrono esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero destinatario di un decreto del Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea, del 10 giugno 2022, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il decreto era stato emesso in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa della competente Commissione territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008.

Il ricorrente aveva chiesto il rilascio del titolo tramite kit postale il 7 aprile 2023. L’appuntamento per il fotosegnalamento era stato più volte rinviato, fino al differimento sine die per asseriti problemi di sovrapposizione con altra pratica. Sollecitata con nota del 16 settembre 2024, l’amministrazione era rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo qualificato il titolo azionato. Il decreto del giudice ordinario, rimasto inoppugnato nei termini di legge, è provvedimento equiparato a sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Il TAR richiama sul punto TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 15448/2024, confermando l’azionabilità in sede di ottemperanza dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008.

Accertata la perdurante inottemperanza della Questura di Salerno, che non ha rilasciato il titolo espressamente disposto dal giudice ordinario, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, incaricato di compiere gli atti esecutivi entro il termine indicato in motivazione. Al Commissario non sono dovuti rimborsi, stante il suo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata.

Quanto alla penalità di mora, il TAR ha respinto la domanda. Le misure disposte sono sufficienti a garantire la tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata. La mancata condanna viene altresì giustificata con l’esigenza di contenere la spesa pubblica. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno, liquidate in considerazione della linearità e ripetitività della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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