Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso: il giudice non può procedere d’ufficio (TAR Puglia n. 1053 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. L’espressa dichiarazione di non avere più interesse alla decisione del ricorso provoca la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con possibile compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva presentato al Comune una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base su una struttura esistente. Il Comune aveva adottato una serie di atti sfavorevoli, tra cui un diniego all’inizio dei lavori, un verbale di sospensione dei lavori e un preavviso di diniego, tutti impugnati dalla società ricorrente. A distanza di tempo, la ricorrente aveva depositato una dichiarazione con cui manifestava di non avere più interesse a coltivare il giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rammentato che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio in base al quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice deve invece limitarsi ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.

La Corte ha precisato che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. In tale contesto, la dichiarazione di non interesse provoca una mera presa d’atto da parte del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

In applicazione del richiamato principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della definizione in rito del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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