Insussistenza dei presupposti della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 per conoscenza dell’Amministrazione dello stato dei luoghi (TAR Puglia n. 1054 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 presuppone che l’Amministrazione esterni i sopravvenuti motivi di interesse pubblico, le ragioni non prevedibili al momento dell’adozione dell’atto ovvero la rinnovata valutazione dell’interesse originario. Ove lo stato dei luoghi e la relativa disciplina urbanistica fossero già pienamente noti all’organo che ha adottato l’atto oggetto di revoca, non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, risultando insussistente ogni profilo di sopravvenienza o di errore sulla rappresentazione fattuale. La revoca è altresì illegittima laddove la motivazione non rechi l’indicazione delle ragioni che ne giustificano l’adozione.
Il Fatto
Una società titolare di un centro odontoiatrico, insediato in un immobile da essa acquistato, impugnava la nota con cui il Comune aveva revocato in autotutela la precedente attestazione di compatibilità urbanistica. L’Amministrazione assumeva che i permessi di costruire rilasciati al dante causa fossero stati autorizzati sulla base di una erronea rappresentazione grafica progettuale relativamente alla fascia di rispetto prevista dal P.R.G., circostanza emersa solo a seguito del riesame delle pratiche edilizie, conseguente a un’istanza di accesso agli atti presentata da un operatore concorrente. La società deduceva l’insussistenza dei presupposti dell’esercizio del potere di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura concernente la erronea ricostruzione fattuale posta alla base della revoca. Dall’esame degli atti consegnati in sede di accesso, in particolare della tavola 7/a allegata alla delibera di Giunta regionale n. 39 dell’11.2.2008 e alla determina n. 587 del 29.6.2009, è emerso che il tratto di strada provinciale e la rotatoria adiacenti all’immobile erano stati traslati rispetto alla posizione originaria prevista dal P.R.G., con conseguente spostamento delle relative fasce di rispetto. Tale situazione era già puntualmente descritta negli elaborati allegati ai permessi di costruire, sicché l’Amministrazione non poteva sostenere di essersi accorta solo successivamente di un errore progettuale.
La circostanza che il funzionario firmatario della nota impugnata fosse il medesimo che aveva approvato la variante alla rete di fognatura bianca ha ulteriormente dimostrato la piena conoscenza, in capo all’organo procedente, dello stato reale dei luoghi e della posizione dell’immobile rispetto ai vincoli. Ne consegue l’insussistenza del presupposto dell’errore sulla rappresentazione grafica invocato dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di revoca.
Il Collegio ha altresì rilevato che il provvedimento impugnato non esternava i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che avrebbero imposto la revoca, né le ragioni non prevedibili al momento dell’adozione dell’attestazione. L’assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rende il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale e privo dei presupposti richiesti dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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