Il Tar sospende il diniego di conversione del permesso di soggiorno omettendo la valutazione della posizione personale e lavorativa (TAR Puglia n. 343 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione non può dichiarare l’improcedibilità di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno senza coinvolgere l’interessato nel relativo procedimento e senza valutare la sua posizione personale, lavorativa e sociale. In sede cautelare, il ricorso avverso il diniego di conversione appare assistito dal fumus boni iuris quando il provvedimento risulti immotivato e lesivo, esponendo il ricorrente al rischio di un nuovo decreto di espulsione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava in data 03.08.2023 istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura di Taranto, con provvedimento del 17.04.2026, rigettava la domanda per presunta improcedibilità. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR Puglia, sezione di Lecce, unitamente alla domanda cautelare di sospensione degli effetti, atteso il rischio concreto che il ricorrente fosse nuovamente colpito da un decreto di espulsione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso fosse assistito dai presupposti del fumus e del periculum in mora.

Sotto il primo profilo, il diniego di conversione è stato ritenuto immotivato e adottato in assenza del coinvolgimento dell’interessato nel procedimento amministrativo. L’Amministrazione ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza senza valutare la posizione personale, lavorativa e sociale del richiedente, omettendo ogni apprezzamento degli elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione.

Sotto il secondo profilo, la perdurante efficacia del provvedimento impugnato espone il ricorrente al rischio di essere nuovamente colpito dalla misura dell’espulsione, circostanza che integra il requisito del periculum in mora.

Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento e invitando l’Amministrazione a procedere al riesame e alla verifica dell’istanza presentata. La trattazione di merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 6 aprile 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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