Ammonimento e insufficienza degli indizi: l’Amministrazione deve motivare sugli elementi favorevoli (TAR Puglia n. 344 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento, pur fondandosi su una logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica, non può tradursi in una valutazione di mero sospetto ancorata alle sole dichiarazioni del denunciante. L’Autorità di polizia deve dare conto, attraverso un’apposita istruttoria trasfusa nella motivazione, dell’esistenza di plurimi elementi concreti e attuali che convergano nel qualificare la condotta dell’ammonito come minacciosa, vessatoria o petulante. In sede di riesame cautelare, il giudice amministrativo ritiene inadeguata la motivazione che, pur richiamando gli atti della polizia giudiziaria, non spieghi le ragioni per cui le risultanze procedimentali favorevoli all’interessato debbano ritenersi recessive rispetto alla querela.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso l’atto di ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore a seguito della querela presentata da una donna. Nel ricorso venivano contestati l’insufficienza dell’istruttoria e il difetto di motivazione del provvedimento, che non aveva considerato i numerosi elementi emersi a favore dell’uomo. In particolare, venivano richiamati un referto del pronto soccorso attestante l’assenza di segni e sintomi in acuto a carico della donna, l’annotazione della polizia giudiziaria e le dichiarazioni delle persone sentite sui fatti. Rilevanti anche un decreto di archiviazione del GIP per i reati di atti persecutori e lesioni e una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando il fumus boni iuris in riferimento alla dedotta inadeguatezza della motivazione e degli accertamenti istruttori compiuti dalla P.A. Il Collegio richiama il principio per cui, sebbene l’ammonimento risponda a una logica indiziaria, per non trasmodare in un mero sospetto è necessario che l’Autorità di polizia dimostri l’esistenza di plurimi elementi convergenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 758/2019; n. 4422/2022).
Pur nel sindacato limitato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi alla P.A. nella valutazione di merito, il Tribunale ha ritenuto manifestamente contraddittorio l’operato dell’Amministrazione, la quale non ha indicato le ragioni per cui le risultanze favorevoli all’interessato, quali il referto del pronto soccorso e le dichiarazioni testimoniali, dovessero ritenersi recessive rispetto a quanto dichiarato nella querela.
Il Collegio ha inoltre valorizzato i documenti prodotti dal ricorrente, tra cui il decreto di archiviazione del GIP per insussistenza di elementi oggettivi del reato di lesione e la sentenza di non luogo a provvedere basata sulla “assoluta inattendibilità della persona offesa”. Tali elementi sono apparsi idonei a rendere incerta la fondatezza degli indizi richiamati nel provvedimento gravato.
In ragione di ciò, il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione affinché valuti le istanze conformemente al paradigma normativo, anche con riferimento all’attualità della condotta. Il periculum in mora è stato ravvisato nell’impatto della misura sulla sfera personale del ricorrente.
Nota della Redazione
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