Inottemperanza al titolo esecutivo e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2040 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l’amministrazione abbia provveduto neppure in parte al pagamento, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato. Alla scadenza del termine assegnato consegue la nomina del commissario ad acta, quale organo straordinario dell’esecuzione, con facoltà di delega e con determinazione del compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Il giudizio di ottemperanza presuppone un credito non contestato nell’an e nel quantum, restando irrilevante la mera pendenza di una procedura amministrativa non definita.

Il Fatto

Con la sentenza in epigrafe il giudice del lavoro ha condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato a mezzo PEC, con decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento.

Decorso quel termine senza alcun pagamento, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo di euro 1.500,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare il credito.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sulla condanna dell’amministrazione al pagamento di somme in favore del ricorrente. Il Collegio rileva che il titolo è definitivo, ritualmente notificato, e che dalla notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il thema decidendum si concentra sull’effettività dell’adempimento. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituitasi con atto di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Da ciò il Collegio trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Non residuano, pertanto, margini di sindacato sul titolo né profili di incertezza sull’obbligo di pagamento, che l’amministrazione ha omesso di eseguire nonostante la scadenza del termine di legge.

Il ricorso è dunque fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di quel termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.

Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso al pagamento con tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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