Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 150 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi degli art. 112 e segg. cod.proc.amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e la condanna agli adempimenti dovuti. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina commissario ad acta il dirigente della struttura competente, senza liquidazione di compenso ove si tratti di dipendente pubblico già inserito nell’apparato debitore. È dovuta la somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 14/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza – Sezione Civile. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto della lavoratrice a ottenere la carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, per l’importo di € 500,00 annui, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria, l’Amministrazione non ha fornito quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare la somma sulla carta elettronica e che fosse fissata la somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza successiva. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. L’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario risulta, dunque, accertata.

Il Tribunale verifica altresì la decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, che le Amministrazioni dello Stato hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è decorso, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio richiama espressamente una serie di precedenti conformi dei tribunali amministrativi.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato.

Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È invece accolta la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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