Sospensione della demolizione di canne fumarie per lesione dell’attività economica (TAR Puglia n. 306 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. avverso un provvedimento che dispone la demolizione di opere necessarie allo svolgimento di un’attività economica è apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora, attesa la natura del pregiudizio dedotto. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato si giustifica altresì per consentire al giudice una decisione re adhuc integra, allorché le questioni poste con il gravame richiedano un approfondimento in sede di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di ristorazione e pizzeria, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi di due canne fumarie, realizzate in aderenza e sul lastrico solare dell’edificio di proprietà di un terzo, risultate abusive. Unitamente al ricorso, la società ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo il pregiudizio derivante dalla demolizione di opere funzionali all’esercizio dell’attività economica. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la proprietaria dell’immobile, contestando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto l’istanza apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora, in considerazione dell’impugnazione di un provvedimento che incide su opere necessarie per lo svolgimento dell’attività economica esercitata dalla ricorrente. L’esecuzione della demolizione avrebbe infatti determinato un pregiudizio immediato e di difficile reversibilità per l’impresa, lesivo dell’iniziativa economica tutelata dall’ordinamento.
Il Collegio ha inoltre valorizzato l’opportunità di consentire una decisione re adhuc integra, rilevando come le questioni sollevate con il gravame richiedano un approfondimento in sede di merito. La sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata è apparsa pertanto necessaria per evitare che l’esecuzione del provvedimento rendesse privo di utilità l’eventuale accoglimento del ricorso.
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale ha sospeso gli effetti dell’ordinanza comunale e ha fissato l’udienza pubblica di merito, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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