Illegittima la pretesa di interessi in ottemperanza se non quantificata né provata (TAR Valle d’Aosta n. 25 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di corresponsione degli interessi maturati sulle somme liquidate in forza del giudicato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento al credito in linea capitale, allorché l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento nelle more del giudizio. La residua pretesa relativa agli interessi, invece, deve essere respinta nel merito qualora il ricorrente non ne abbia quantificato l’ammontare e non abbia offerto alcun elemento di prova dell’omessa corresponsione, non potendo il giudice supplire all’assenza di elementi per determinare l’an e il quantum della pretesa creditoria. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione del peculiare andamento della procedura e del parziale rigetto della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, già destinatario di una sentenza favorevole di questo Tribunale, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’INPS di rideterminare e riliquidare il Trattamento di Fine Servizio con inclusione dei “sei scatti stipendiali”. A fronte dell’inertia dell’Istituto, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere la piena esecuzione delle statuizioni del giudicato.

L’INPS, costituitosi in giudizio, documentava di aver ricalcolato il TFS e di aver liquidato le somme dovute, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, pur riconoscendo l’avvenuto pagamento del capitale, insisteva per l’accoglimento della domanda limitatamente alla corresponsione degli interessi maturati, contestandone l’omessa liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha in primo luogo rilevato che l’intervenuta rideterminazione e corresponsione del TFS, nelle more del giudizio di ottemperanza, comporta la declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. con riferimento al credito in linea capitale. L’Amministrazione ha infatti adempiuto al giudicato, sia pure secondo la prospettazione del ricorrente solo parzialmente, con la conseguenza che la domanda principale è rimasta priva di un interesse attuale alla decisione di merito.

Quanto alla residua pretesa relativa agli interessi, il Collegio ha osservato come il ricorrente non abbia fornito alcuna quantificazione delle somme ancora dovute, né abbia versato in atti elementi di prova idonei a dimostrare che queste non fossero state corrisposte. Il Tribunale ha evidenziato che le mere deduzioni attoree non consentono di determinare né l’an né il quantum della pretesa creditoria, con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda per difetto di supporto probatorio, in conformità con il precedente richiamato (TAR Sicilia, 24 luglio 2023, n. 2464).

Il Collegio ha infine ritenuto che il peculiare andamento della procedura e il parziale rigetto della domanda giustificassero l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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