Obbligo di provvedere su ordinanza commissariale e competenze in abusi edilizi (TAR Lazio n. 10 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, una volta intervenuta la determinazione del commissario ad acta nominato dalla Regione in esercizio del potere sostitutivo, sussiste l’obbligo di provvedere in capo a tutte le amministrazioni destinatarie, ciascuna per la propria competenza. Il contenuto di tale obbligo consiste nell’esecuzione del provvedimento commissariale: accertamento dell’ottemperanza all’ordine di demolizione, conservazione o demolizione delle opere acquisite al patrimonio comunale, immissione nel possesso, trascrizione dell’acquisto e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La competenza in prima battuta spetta al Comune ai sensi dell’art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 4-ter, d.P.R. n. 380/2001; la Regione è titolare di un potere sostitutivo attivabile nell’inerzia comunale; il Prefetto concorre nelle procedure di demolizione. La risposta dell’amministrazione che non attivi la sostituzione non esaurisce l’obbligo, trattandosi di nuova istanza a provvedere.

Il Fatto

I proprietari di un appartamento chiedevano al Comune e alla Regione di verificare la regolarità edilizia di immobili confinanti e di adottare i provvedimenti ripristinatori e sanzionatori. Il ricorso avverso il silenzio veniva respinto in primo grado e accolto in appello dal Consiglio di Stato. A fronte dell’inerzia, la Regione nominava un commissario ad acta ai sensi dell’art. 31 L.R. Lazio n. 15/2008, che rigettava la domanda di condono e ordinava la demolizione delle opere abusive, demandando agli uffici comunali la verifica dell’esecuzione e l’applicazione delle sanzioni.

Constatata la perdurante inerzia, la ricorrente — anche nella qualità di amministratore di sostegno — sollecitava Comune, Regione e Prefetto a dare esecuzione alla determinazione commissariale. Non avendo ricevuto alcun riscontro, agiva con ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento. Si costituivano la Regione, il Ministero dell’Interno e la Prefettura, chiedendo il rigetto; restavano contumaci il Comune e la controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà preliminarmente atto che il separato giudizio pregiudiziale, volto all’annullamento della determinazione commissariale, si è concluso con il rigetto della domanda principale. Passa quindi all’esame dell’obbligo a provvedere, richiamando l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990: le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni, decorrenti dal ricevimento dell’istanza di parte.

Nessun dubbio sussiste, per il Tribunale, sulla sussistenza dell’obbligo in concreto, a seguito della determinazione del commissario regionale nominato in esercizio del potere sostitutivo. Quanto al contenuto dell’obbligo, esso si sostanzia nell’esecuzione del provvedimento commissariale: attività di accertamento dell’ottemperanza, conservazione o demolizione delle opere acquisite automaticamente al patrimonio comunale, immissione nel possesso, trascrizione e irrogazione delle sanzioni amministrative, secondo il richiamo a Cons. Stato Ad. Plen. n. 16 del 2023.

Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze: l’accertamento dell’inottemperanza e le fasi successive sono riservati in prima battuta al Comune, ai sensi dell’art. 31, commi 3, 4, 4-bis e 4-ter, d.P.R. n. 380/2001; la Regione dispone di un potere sostitutivo azionabile nell’inerzia comunale protratta per quindici giorni; la competenza alla demolizione è conferita in via concorrente anche al Prefetto, come si evince dagli artt. 27, 31, comma 5, e 41 d.P.R. n. 380/2001, con richiamo a TAR Campania, Salerno, n. 861 del 2023.

Non può sostenersi che la Regione abbia esaurito il proprio compito con la nota di risposta alle istanze, poiché essa avrebbe semmai dovuto attivarsi in sostituzione del Comune. Trattandosi di nuova istanza a provvedere, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina a tutte le amministrazioni resistenti, ciascuna secondo competenza, di provvedere in linea con la determinazione commissariale entro quattro mesi dalla comunicazione della pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, mentre sono compensate tra la ricorrente e le altre parti per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *