Ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa per sproporzione (TAR Abruzzo n. 465 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine ragionevole per l’adempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente. Essa persegue una funzione sanzionatoria dell’inadempimento e deve garantire l’effettività della tutela, ma non può tradursi in una sanzione manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto allo scopo. Quando la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta su impulso di parte escludono il maturare di un ritardo significativo, la misura va negata.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 gennaio 2024 il Tribunale Ordinario di Sulmona ha condannato il Comune di Roccaraso a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in un sinistro, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite. La decisione, notificata al Comune in forma esecutiva, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14 maggio 2025.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. Rileva, in primo luogo, il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice, allegato dal ricorrente, a fronte del quale il Comune non ha evaso l’onere probatorio, posto a suo carico, di dimostrare l’avvenuto adempimento.

Accerta poi il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari. Verifica, infine, il perfezionarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, con il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione in forma esecutiva.

Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina al Comune di eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni e riserva la nomina del commissario ad acta all’eventuale persistenza dell’inadempimento oltre tale termine, su richiesta della parte ricorrente.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui essa svolge funzione sanzionatoria ma non deve risolversi in una sanzione troppo afflittiva (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 9 maggio 2019, n. 7; 25 giugno 2014, n. 15). La comminatoria soggiacie alla verifica dell’insussistenza dei limiti negativi della manifesta iniquità o di altre ragioni ostative. Poiché il termine ragionevole e l’insediamento del commissario su impulso di parte escludono un ritardo significativo, la misura risulterebbe sproporzionata e manifestamente iniqua, e non è accolta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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