Mobilità nel pubblico impiego: l’assegno ad personam resta dovuto, il divieto di reformatio in peius non è stato abrogato (Cass. 3901/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3901 del 21 febbraio 2026 (R.G.N. 22629/2023) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Maria Lavinia Buconi.

Il principio di diritto

Le modifiche all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, introdotte dall’art. 16 della l. n. 246/2005, non hanno inciso sul diritto del dipendente pubblico, transitato per mobilità volontaria in altra amministrazione dopo il 16 dicembre 2005, a vedersi riconoscere l’assegno ad personam riassorbibile per rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza. L’avverbio «esclusivamente», riferito al trattamento dell’amministrazione di destinazione, non basta a derogare al divieto di reformatio in peius, principio generale del pubblico impiego: una deroga richiederebbe una previsione esplicita.

Il fatto

Un dipendente, transitato per mobilità volontaria nei ruoli dell’INPS, chiedeva il riconoscimento del trattamento economico già goduto presso l’amministrazione di provenienza (sotto forma di assegno ad personam) e le differenze retributive. Il Tribunale e la Corte d’appello di Messina rigettavano la domanda, ritenendo applicabile esclusivamente il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva del comparto dell’amministrazione di destinazione (art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001). Il dipendente ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il controricorso dell’INPS è inammissibile, perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dall’ultima notificazione del ricorso. Il secondo motivo (vizio di motivazione) è inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (d.l. n. 83/2012), il vizio di motivazione è deducibile solo nelle ipotesi di violazione del «minimo costituzionale» (motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, manifesta e irriducibile contraddittorietà) o per omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso la motivazione non è apparente. Il primo motivo è infondato nella parte in cui invoca la direttiva 2001/23/CE, che riguarda la cessione d’azienda e non la mobilità volontaria individuale; è invece fondato nel resto, perché la sentenza impugnata contrasta con il principio secondo cui l’espressione «esclusivamente» non esclude il mantenimento dell’assegno ad personam riassorbibile a garanzia del divieto di reformatio in peius (Cass. n. 20197/2024 e n. 20953/2024, nel solco di Cass. S.U. n. 26420/2006 e Cass. n. 18299/2017). I pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri non vincolano l’interpretazione, non essendo fonti di diritto.

Implicazioni pratiche

Per i passaggi di mobilità volontaria successivi al 2005, il dipendente pubblico conserva l’assegno ad personam riassorbibile a tutela del trattamento economico maturato: la riforma dell’art. 30 non ha soppresso il divieto di reformatio in peius. La difesa dell’amministrazione fondata sul solo tenore letterale dell’avverbio «esclusivamente» o su circolari e pareri interni non regge. Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce i ristretti limiti entro cui, dopo il 2012, il vizio di motivazione è deducibile in cassazione. Esito: accolto il primo motivo per quanto di ragione, inammissibile il secondo; sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *