Addizionale provinciale sull’accisa: il consumatore finale può chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle dogane (Cass. trib. 3907/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 3907 del 21 febbraio 2026 (R.G.N. 19533/2019) — Presidente Angelina Maria Perrino, Relatore Tania Hmeljak.
Il principio di diritto
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, permane, in forza del principio unionale di effettività della tutela, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all’impugnazione del diniego di rimborso, proposta dal consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, stante l’inefficacia nei suoi confronti della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, derivante dall’esaurimento di detto rapporto per la prescrizione del diritto al rimborso nei confronti del fornitore, non essendo mai stato rimosso l’ostacolo giuridico rappresentato dalla mancata efficacia diretta o “orizzontale” della direttiva unionale tardivamente attuata dallo Stato italiano.
Il fatto
L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva riconosciuto a una società, consumatore finale di energia elettrica, il diritto al rimborso diretto dell’addizionale provinciale sull’accisa (periodo settembre 2010 — dicembre 2011), pagata al fornitore in via di rivalsa e incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. Con due motivi l’Agenzia deduceva che il consumatore finale, estraneo al rapporto tributario, non fosse legittimato al rimborso (titolare solo il fornitore, soggetto passivo dell’imposta) e che l’addizionale non fosse incompatibile con la direttiva.
La motivazione
Il secondo motivo è infondato: è pacifica l’incompatibilità delle addizionali all’accisa con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, trattandosi di imposte prive di una finalità specifica e connesse a mere esigenze di bilancio; e la Corte costituzionale, con sentenza n. 43 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988. È del pari incontestabile l’autonomia delle addizionali rispetto all’accisa. Il primo motivo è pure infondato: in via generale il solo legittimato al rimborso è il fornitore, e il consumatore finale può agire in ripetizione verso il fornitore, salvo rivolgersi in via straordinaria all’Amministrazione in caso di impossibilità o eccessiva difficoltà. Ma, alla luce di CGUE 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile (C-316/22), l’inefficacia “orizzontale” della direttiva non attuata rende il consumatore giuridicamente impossibilitato ad agire contro il fornitore invocando l’incompatibilità: l’azione verso il fornitore è ipso iure preclusa, senza necessità di provare l’eccessiva difficoltà, e permane la legittimazione passiva dell’Agenzia. L’azione del consumatore è di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale del TUA. L’efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità incontra però il limite dei «rapporti esauriti» (per prescrizione o decadenza): nella specie il rapporto tra consumatore e fornitore era ormai prescritto, ma proprio il suo esaurimento e la mai rimossa inefficacia orizzontale della direttiva fondano la persistente legittimazione passiva dell’Agenzia.
Implicazioni pratiche
Il consumatore finale che ha sopportato l’addizionale illegittima può ottenere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle dogane quando l’azione verso il fornitore è preclusa dall’inefficacia orizzontale della direttiva non attuata, senza dover dimostrare l’insolvenza del fornitore. L’azione è di indebito oggettivo, con prescrizione decennale che decorre dal pagamento. L’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte costituzionale si arresta davanti ai rapporti esauriti per prescrizione o decadenza: un profilo decisivo per stabilire quali versamenti restino recuperabili. Esito: ricorso dell’Agenzia rigettato, spese compensate per la novità delle questioni.
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