Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rinuncia implicita alla definizione del giudizio (TAR Puglia n. 836 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. In tale ipotesi il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto a pronunciare la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava una nota con cui la Regione Puglia aveva definitivamente rigettato un’istanza presentata ai sensi dell’art. 104 delle N.T.A. del PPTR. Il ricorso era diretto anche contro la delibera di Giunta regionale n. 248/2021 e gli atti a questa presupposti, nonché contro la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Si erano costituite per resistere le Amministrazioni indicate in epigrafe. Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava memoria dichiarando di non aver più interesse al ricorso e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, fino alla trattazione in decisione della causa, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla sua definizione. A tale dichiarazione consegue una doverosa e obbligata presa d’atto da parte del giudice, il quale non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
In applicazione di tali principi, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia si fonda sulla dichiarazione resa dalla parte e sul consolidato indirizzo giurisprudenziale ivi richiamato.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione tra tutte le parti costituite, tenuto conto della mancata opposizione manifestata dalla Regione e della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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