Ottemperanza della sentenza del giudice ordinario sulla Carta docente e potere sostitutorio del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2783 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è competente a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione a un obbligo di erogazione, qualora l’inerzia dell’Amministrazione medesima si protragga oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Accertata la mancata esecuzione, il TAR ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, affinché provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inottemperanza, senza diritto a compenso.

Il Fatto

Una docente a tempo indeterminato aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La medesima sentenza aveva inoltre liquidato le spese di lite in favore del difensore antistatario. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione.

Stante l’inerzia, la docente e il difensore hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto riconosciuto e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che la copia conforme era stata notificata all’Amministrazione. Tra la notifica e la proposizione del ricorso risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il Collegio ha quindi rilevato che, in assenza di prova dell’avvenuta esecuzione integrale del titolo da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorso per ottemperanza era meritevole di accoglimento. Ha conseguentemente ordinato all’Amministrazione di erogare alla docente l’importo complessivo di € 2.000,00 e di corrispondere al difensore antistatario le spese di lite liquidate nel giudizio civile, il tutto entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta. L’attività demandata, consistente nell’adozione degli atti necessari all’esecuzione, rientra nei compiti istituzionali del funzionario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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