Ricorso per cassazione inammissibile se non si censura la statuizione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 8725 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che impugni una sentenza fondata su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, senza censurare ciascuna di esse, dovendo il ricorso avere esito positivo nella sua interezza per realizzare lo scopo del mezzo di impugnazione. Quando il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., tale statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, passa in giudicato se non impugnata, privando la parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle affermazioni relative alla infondatezza nel merito. L’appello incidentale tardivo diviene inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società appaltatrice, in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI, aveva ottenuto dal tribunale la condanna del Comune al pagamento di somme per riserve iscritte in contabilità e saldi di certificati di pagamento, relative ad un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la sostituzione di un impianto di depurazione. Il Comune proponeva appello principale, mentre la società appellata spiegava appello incidentale per il mancato riconoscimento degli interessi ex artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000. Nel corso del giudizio di secondo grado interveniva una società, quale successore a titolo particolare di parte del credito.
La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’intervento volontario e inammissibile l’appello principale per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., ritenendo al contempo le ulteriori censure generiche e infondate. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione; le società resistevano con controricorso e ricorso incidentale tardivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il motivo unico del Comune deduceva omessa motivazione in ordine al difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto in capo alla società appaltatrice, eccepito in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica. La Corte ha rilevato, in primo luogo, che il motivo peccava di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., non trascrivendo, neppure per stralcio, il contenuto degli atti processuali in cui le eccezioni erano contenute. Anche per gli errores in procedendo, pur potendo la Corte accedere direttamente agli atti del fascicolo di merito, resta preliminare la verifica dell’ammissibilità del motivo nei termini in cui è stato esposto; il ricorrente, ove censuri la statuizione che ha escluso l’inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, ha l’onere di trascriverne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità.
Il motivo è stato reputato inoltre inammissibile perché la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello principale ex art. 342 c.p.c., statuizione che il Comune non aveva censurato con il ricorso per cassazione. L’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto. La Corte territoriale, inoltre, non si era limitata a dichiarare l’inammissibilità, ma aveva ritenuto i motivi di appello anche infondati nel merito, confutandoli diffusamente.
Applicando il principio per cui, quando la sentenza si fonda su più ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, il ricorso deve avere esito positivo nella sua interezza, la Cassazione ha affermato che è sufficiente che anche una sola di tali ragioni non sia stata censurata, o sia stata respinta, per dover respingere il ricorso nella sua interezza. Il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità dell’appello priva la parte dell’interesse a far valere l’erroneità delle affermazioni relative all’infondatezza nel merito.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inefficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., in quanto tardivo: la sentenza d’appello era stata notificata il 24/03/2021 e il termine di sessanta giorni scadeva il 23/05/2021; il ricorso principale era stato spedito tempestivamente il 20/05/2021, mentre quello incidentale era stato spedito solo il 23/06/2021. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, l’appello incidentale tardivo è divenuto inefficace.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso