L’ottemperanza è improcedibile se l’AGEA ha già pagato, ma resta fermo il limite della condanna agli interessi (TAR Puglia n. 842 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, anche in corso di causa, abbia integralmente eseguito le obbligazioni pecuniarie derivanti dalle sentenze passate in giudicato, documentando i pagamenti effettuati. La domanda di corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria su somme oggetto di giudicato è ammissibile solo nei limiti in cui la condanna contenuta nella sentenza ottemperanda li abbia espressamente previsti; non può essere estesa a importi diversi o a differenti titoli di credito non coperti dal dispositivo. La declaratoria di improcedibilità e il rigetto nel merito delle residue domande comportano il rigetto della richiesta di nomina del commissario ad acta e della comminatoria della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di cognizione conclusosi con l’annullamento di una cartella di pagamento AGEA relativa al prelievo supplementare latte e con la condanna alla restituzione di somme, aveva ottenuto una prima sentenza di ottemperanza parzialmente satisfattiva. Ritenendo che l’Agenzia avesse continuato a operare trattenute in compensazione sui propri crediti agricoli e non avesse corrisposto tutti gli importi dovuti, il ricorrente proponeva un nuovo ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la restituzione delle somme trattenute, l’eliminazione del debito residuo dai sistemi informativi, il pagamento delle spese legali e degli interessi, oltre alla nomina del commissario ad acta e alla comminatoria della penalità di mora.
In corso di giudizio, l’AGEA documentava di aver provveduto al pagamento delle somme richieste, ivi inclusa la restituzione di quanto trattenuto a titolo di compensazione e delle spese processuali, contestando la debenza degli interessi richiesti dal ricorrente in quanto non coperti dal giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, rilevando l’osservanza dei termini dimezzati di deposito e la corretta produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze ottemperande, ai sensi dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.
Nel merito, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione a tutte le domande di pagamento diverse dalla residua richiesta di interessi, avendo l’amministrazione documentato l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni pecuniarie attraverso specifiche autorizzazioni di pagamento, e avendo il ricorrente stesso preso atto della sopravvenuta ottemperanza in corso di causa, rinunciando anche alla domanda relativa all’IVA sui compensi legali.
Quanto alla residua domanda di pagamento di interessi legali calcolati sulle erogazioni delle “Domande Uniche” dal 2016 al 2025, la Corte l’ha respinta, condividendo le deduzioni dell’AGEA: l’importo richiesto come “residua sorte capitale” risultava già interamente restituito, come dimostrato dalla somma algebrica delle poste contabili; la residua differenza non era dovuta in quanto riferita a una scheda di credito non riguardante le quote latte. La domanda di rivalutazione monetaria e interessi è stata altresì respinta perché le sentenze ottemperande non contenevano alcuna condanna alla rivalutazione, essendo gli interessi legali previsti esclusivamente sulla somma capitale oggetto di restituzione.
Il rigetto della domanda nel merito ha comportato, conseguentemente, il rigetto della nomina del commissario ad acta e della richiesta di penalità di mora. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della sopravvenuta ottemperanza e delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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