Ricorso in cassazione: richieste da giudice di merito = inammissibilità; e lieve entità da provare (Cass. pen. 7086/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7086 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 33566/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Alberto Galanti.
Il principio di diritto
Nel giudizio per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità del petitum ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso che solleciti alla Corte un epilogo decisorio non contemplato nel catalogo delle pronunce di legittimità (come l’assoluzione, la riduzione della pena, la concessione di attenuanti o l’esclusione di aggravanti). Quanto al fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, esso ricorre solo in ipotesi di minima offensività della condotta, desumibile dagli indicatori di legge (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza): ove anche uno solo di tali indici sia negativamente assorbente, ogni altra considerazione è irrilevante, e — accertata la destinazione allo spaccio — grava sull’imputato l’onere di dimostrare gli elementi che affievoliscono il disvalore del fatto.
Il fatto
La Corte d’appello de L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’imputato a 4 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 24.000 di multa per numerose condotte di detenzione e cessione di eroina. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (mancato riconoscimento della lieve entità) e l’omesso assorbimento delle condotte di cessione in quella di detenzione.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul piano processuale, l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone l’enunciazione specifica del petitum; è quindi inammissibile il ricorso che chieda alla Corte un provvedimento estraneo al catalogo delle pronunce di legittimità (Sez. 2, n. 21432/2023; Sez. 2, n. 24576/2018, Ngom). Nel caso, il ricorso — pur invocando l’annullamento — concludeva chiedendo “in riforma” di ritenere assorbiti i capi, escludere la recidiva e concedere la prevalenza delle attenuanti generiche: epiloghi estranei alla legittimità. Le conclusioni, inoltre, riproducevano pedissequamente l’atto di appello, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato.
Anche nel merito il ricorso è inammissibile. Il fatto di lieve entità presuppone una minima offensività complessiva, e se anche uno solo degli indicatori (qualità/quantità, mezzi, modalità, circostanze) è negativamente assorbente, la fattispecie è esclusa (Sez. U, n. 35737/2010, Rico; Sez. U, n. 51063/2018, Murolo). Nella specie, il quantitativo di eroina (oltre 429 grammi), la natura di droga pesante, le numerose ulteriori condotte di spaccio e la disponibilità di un immobile organizzato per la detenzione escludevano il “piccolo spaccio”. Acclarata la destinazione allo spaccio, spettava all’imputato — non al pubblico ministero, che non può essere onerato di un fatto negativo — dimostrare gli elementi idonei ad affievolire il disvalore (Sez. 3, n. 23082/2022). Inammissibile anche il secondo motivo: l’assorbimento della detenzione nella cessione richiede identità della sostanza e contestualità delle azioni, qui insussistenti (Sez. 3, n. 23759/2023). Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Sul versante redazionale, il ricorso per cassazione deve chiudere con richieste coerenti con le pronunce che la Corte può adottare: chiedere l’assoluzione, la riduzione della pena o la concessione di attenuanti come se la Cassazione fosse un giudice di merito espone all’inammissibilità per difetto di specificità del petitum, e la mera riproduzione dell’atto di appello aggrava il vizio. Sul versante sostanziale, per la lieve entità in materia di stupefacenti l’onere di allegare gli indici di minima offensività grava sull’imputato, e un solo indicatore negativo (qui il dato ponderale e la natura della sostanza) è sufficiente a precludere il beneficio.
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