Sequestro probatorio: anche sul corpo del reato serve la motivazione sulla finalità probatoria, e il riesame non può integrarla (Cass. pen. 41052/2025)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 41052 del 22 dicembre 2025 (R.G.N. 17061/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Aldo Aceto.

Il principio di diritto

“il decreto di sequestro probatorio — così come il decreto di convalida — anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti”.

Il fatto

La Guardia di Finanza sequestrava di iniziativa un’area di circa cinquemila metri quadrati e i manufatti su di essa insistenti (decine di immobili adibiti a locazioni turistiche brevi), ipotizzando reati edilizi e ambientali (artt. 44 d.P.R. n. 380/2001, 55 e 1161 cod. nav., 733-bis cod. pen.). Il Pubblico ministero convalidava il sequestro probatorio; il Tribunale del riesame di Campobasso rigettava la richiesta di riesame. Il proprietario ricorreva in Cassazione, deducendo la carenza di motivazione del decreto di convalida sulle ragioni probatorie del vincolo e la violazione del divieto di bis in idem.

La motivazione

Il ricorso è fondato. In sé, nella fase iniziale delle indagini il P.M. non deve formulare l’imputazione: basta che il fatto sia individuabile anche tramite gli atti della polizia giudiziaria allegati, e nel caso l’ipotesi accusatoria (lottizzazione abusiva) era chiara dal verbale di sequestro. Il punto è un altro: il P.M. deve comunque spiegare le ragioni del vincolo, ossia la finalità probatoria che la cosa riveste rispetto al reato, anche quando si tratti del corpo del reato. Per le Sezioni Unite (n. 36072/2018, Botticelli; n. 5876/2004, Bevilacqua), il decreto — anche se ha ad oggetto il corpo del reato — deve dare conto, per quanto concisamente, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti; la mera qualificazione del bene come corpo di reato, pur “autoevidente”, non basta. Nel caso, la convalida usava una formula di stile identica a quella già ritenuta inidonea da Botticelli. A fronte dell’omessa indicazione delle esigenze probatorie e dell’inerzia del P.M. in udienza camerale, il Tribunale del riesame non poteva integrare la motivazione mancante (prerogativa esclusiva del P.M.). Motivazione apparente e non integrabile: da qui l’annullamento.

Implicazioni pratiche

Il sequestro probatorio, anche quando cade sul corpo del reato, esige una motivazione — pure sintetica — sulla concreta finalità probatoria e sul nesso di immediatezza tra la cosa e il reato: la sola etichetta di “corpo di reato” non rende il sequestro automatico né esonera dal motivarlo. Se il decreto tace su questo e il P.M. resta inerte anche in camera di consiglio, il Tribunale del riesame non può supplire individuando di propria iniziativa le finalità del vincolo: la carenza radicale porta all’annullamento senza rinvio del decreto e dell’ordinanza, con restituzione dei beni. Esito: ricorso accolto, annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Campobasso e del decreto di convalida, perdita di efficacia del sequestro e restituzione all’avente diritto.

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