La parte civile può appellare le sentenze di proscioglimento: il limite dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (l. 114/2024) vale per il solo pubblico ministero (Cass. pen. n. 35419/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ordinanza n. 35419/2025, udienza pubblica del 17 settembre 2025 e depositata il 29 ottobre 2025, R.G.N. 17554/2025. Presidente Rosa Pezzullo, Relatrice Rosaria Giordano.
Il principio di diritto
L’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione novellata dall’art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, laddove prevede che il pubblico ministero non può appellare le pronunce di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, del medesimo codice, non trova applicazione per la parte civile, sia in quanto fa espresso riferimento al solo pubblico ministero, sia perché il potere impugnatorio della parte civile è regolato in via esclusiva, in ragione delle differenti finalità dell’azione civile nel processo penale rispetto all’azione penale del pubblico ministero, dall’art. 576 cod. proc. pen.
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord aveva assolto l’imputato dal delitto di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ritenendo che l’ufficio in cui erano avvenuti gli accessi non costituisse luogo di privata dimora e che l’imputato vi avesse agito nella veste di dipendente comunale con funzioni dirigenziali. La parte civile proponeva ricorso immediato per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 614 c.p. e il travisamento delle prove. Il ricorso presupponeva l’operatività, anche verso la parte civile, del limite all’appello del proscioglimento introdotto dalla legge n. 114 del 2024.
La motivazione
La Corte ha esaminato la portata della novella. Il potere di impugnazione della parte civile è radicato in via generale dall’art. 576 c.p.p., che le consente di impugnare le sentenze di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile, senza i limiti previsti per il pubblico ministero; già la legge n. 46 del 2006 aveva espunto il rinvio al mezzo previsto per il pubblico ministero, per non estendere alla parte civile le relative limitazioni. In continuità con le Sezioni Unite (sentenze Lista e Cecchini), la Corte ha ribadito che il potere impugnatorio della parte civile va inteso in tutte le sue espressioni, appello compreso. La disposizione dell’art. 593, comma 2, c.p.p., come novellata dalla legge n. 114 del 2024, prevede un’inappellabilità limitata sul piano soggettivo al solo pubblico ministero e non può essere estesa alla parte civile.
Esito: la Corte qualifica il ricorso immediato per cassazione come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce un punto delicato del regime delle impugnazioni dopo la riforma del 2024. La parte civile conserva il potere di appellare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili, anche per i reati per i quali l’appello è ora precluso al pubblico ministero: il limite dell’art. 593, comma 2, c.p.p. è soggettivamente circoscritto all’accusa pubblica. Ne discende che un ricorso per cassazione della parte civile proposto in luogo dell’appello va riqualificato e trasmesso al giudice d’appello competente.