Responsabilità dell’avvocato: il malore documentato è forza maggiore ed esclude la negligenza; i limiti del ricorso nella doppia conforme (Cass. 4357/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 4357/2026, pubblicata il 26 febbraio 2026 (R.G.N. 11778/2023), camera di consiglio del 4 dicembre 2025 — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Irene Ambrosi.
Il principio di diritto
Non è configurabile la responsabilità professionale dell’avvocato per la mancata presenza in udienza quando questa sia dovuta a una causa di forza maggiore — un improvviso malore documentato — e il difensore abbia comunque cercato di assicurare l’assistenza professionale. In presenza di una “doppia conforme” in facto (art. 360, comma 4, c.p.c., applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 1° gennaio 2023), è inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi e non dimostra che sono tra loro diverse.
Il fatto
Una cliente aveva agito per la responsabilità professionale del proprio avvocato, nominato per resistere a un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un credito di 50.000 euro. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria e la Corte d’appello aveva confermato, escludendo qualsiasi comportamento negligente del difensore. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’omessa valutazione della responsabilità del professionista per essersi costituito e aver chiesto la rimessione in termini a distanza di circa un mese dalla prima udienza.
La motivazione
Il primo motivo — omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. — è inammissibile per la preclusione della “doppia conforme” (art. 360, comma 4, c.p.c.; art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023): il ricorrente ha l’onere, non assolto, di indicare le ragioni di fatto delle due sentenze conformi e di dimostrare che sono diverse (Cass. n. 32019/2024). Il secondo motivo (omesso esame di un motivo d’appello ex art. 112 c.p.c.) è infondato: la Corte d’appello aveva esaminato la questione, ritenendo irrilevante il tempo di presentazione dell’istanza di rimessione in termini.
Il terzo e il quarto motivo — violazione degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c. e mancato riconoscimento della forza maggiore — sono inammissibili: sotto la veste di vizi di diritto, tendono a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte d’appello aveva escluso la negligenza dell’avvocato ravvisando una causa di forza maggiore per la mancata presenza all’udienza, documentata da certificato medico (una forte crisi vertiginosa che rendeva pericoloso uscire di casa), confermato dalla deposizione testimoniale del medico e delle colleghe, e dando atto che il difensore aveva comunque cercato di assicurare l’assistenza. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese (4.700 euro).
Implicazioni pratiche
Un impedimento improvviso e documentato — qui un malore attestato da certificato medico e da testimonianze — integra una causa di forza maggiore che esclude la responsabilità professionale dell’avvocato, tanto più se il difensore si è comunque attivato per garantire l’assistenza. La diligenza si valuta in concreto, non sul solo esito sfavorevole.
Contro una “doppia conforme” il ricorso è in salita: il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi le distinte ragioni di fatto delle due decisioni. È un onere di allegazione rigoroso, la cui omissione porta all’inammissibilità.
Le censure che, sotto l’etichetta della violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., chiedono in realtà una nuova valutazione delle prove (certificato medico, testimonianze) sono inammissibili: la sussistenza della negligenza e della forza maggiore è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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