Ricorso senza costrutto in Cassazione: non basta l’inammissibilità, scatta la condanna per lite temeraria (Cass. 271/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 271/2026 (camera di consiglio 11 novembre 2025, pubblicata il 6 gennaio 2026), R.G. n. 4990/2024 — Pres. Franco De Stefano, Rel. Salvatore Saija.
Il principio di diritto
Costituisce indice di mala fede o colpa grave — e quindi di abuso del diritto di impugnazione, sanzionabile con la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. — la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisirne coscienza, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo e argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata. L’atto privo dei requisiti minimi per essere ricondotto agli artt. 41, 42 o 360 cod. proc. civ. è, ancor prima che inammissibile, improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. ove non ne sia depositata copia conforme del provvedimento impugnato.
Il fatto
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Napoli, l’esecutata — dopo l’aggiudicazione dell’immobile e l’ordine di liberazione ex art. 560 cod. proc. civ. — promuoveva un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. Il relativo fascicolo, inizialmente assegnato a un giudice designato, transitava poi al giudice dell’esecuzione.
Ritenendo illegittimo il decreto di fissazione dell’udienza emesso da quest’ultimo (giudice diverso dal designato), l’esecutata proponeva un “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 cod. proc. civ.” con conclusioni confuse ed eterogenee. Resisteva con controricorso l’aggiudicatario; il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.
La motivazione
La Terza Sezione rileva che l’atto non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi degli artt. 41 e 42 cod. proc. civ. — non essendo prospettata una questione di giurisdizione o di competenza in senso proprio — né all’art. 360 cod. proc. civ. Prima ancora della sua radicale inammissibilità, il ricorso è comunque improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.: non è stata depositata copia conforme del provvedimento ritenuto lesivo (il decreto di fissazione dell’udienza del giudice dell’esecuzione, di cui non è indicata neppure la data), ma solo il decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ., impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. ed estraneo all’oggetto del giudizio.
Accertata l’improcedibilità, la Corte condanna la ricorrente alle spese e, accogliendo la richiesta del controricorrente, pronuncia condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Richiamando il principio ormai ius receptum di Cass. S.U. 32001/2022, osserva che il ricorso, improntato a gravissima superficialità e a tesi in assoluto contrasto con elementari regole del processo civile, integra un abuso dello strumento impugnatorio. La somma è equamente parametrata all’intero importo delle spese di lite.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è un monito concreto sull’abuso del processo. Adire la Cassazione con un atto radicalmente privo di costrutto — non riconducibile ad alcun rimedio tipico — non produce solo l’inammissibilità o l’improcedibilità, ma espone a una condanna autonoma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., qui pari all’intero importo delle spese di lite: di fatto un raddoppio dell’esborso a carico di chi ha impugnato (nella specie, circa 9.800 euro di spese e altrettanti a titolo di responsabilità aggravata).
Per chi valuta un’impugnazione, il messaggio operativo è duplice. Sul piano sostanziale, prima di ricorrere serve un reale “sforzo interpretativo” che verifichi la riconducibilità dell’atto a un rimedio esistente e la sua tenuta rispetto alla giurisprudenza consolidata: l’infondatezza consapevole, o la mancata diligenza nell’acquisirne coscienza, è sanzionata. Sul piano formale, resta dirimente l’onere di depositare copia conforme del provvedimento effettivamente impugnato ex art. 369 cod. proc. civ., la cui omissione determina improcedibilità a prescindere dal merito.
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