Erosione delle coste e responsabilità degli enti costieri: non custodia ex art. 2051 ma omessa vigilanza ex art. 2043 c.c. (Cass. civ. n. 28278/2025)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 28278/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (R.G.N. 1847/2021; udienza pubblica del 6 maggio 2025; Presidente Lina Rubino, Relatore Stefano Giaime Guizzi).

Il principio di diritto

In tema di danni da erosione delle coste marine provocati da opere realizzate dai concessionari di stabilimenti balneari, la custodia dello specchio d’acqua oggetto di concessione – e con essa la responsabilità ex art. 2051 c.c. – fa capo al concessionario, che ne ha il possesso; la responsabilità della Regione e del Comune costiero va invece affermata ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dei titoli autorizzatori, in forza dei compiti di protezione e gestione delle coste ad essi attribuiti, ed è compatibile con il concorso del concessionario ex art. 2055 c.c.

Il fatto

Il proprietario di un’abitazione costiera, danneggiata dai marosi a seguito dell’alterazione delle correnti marine provocata da opere realizzate da alcuni stabilimenti balneari (una barriera di sacchi di sabbia immersa in mare), agiva contro la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo per il risarcimento ex art. 2051 c.c. Il Tribunale di Lecce condannava il solo Comune; la Corte d’appello di Lecce condannava in solido Comune e Regione ex art. 2051 c.c. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 2312/2025, avevano già definito la questione di giurisdizione (in favore del giudice ordinario), rimettendo alla Terza Sezione l’esame degli altri motivi. Ricorrevano la Regione (tre motivi) e, in via incidentale, il Comune (quattro motivi).

La motivazione

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, correggendo però la motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c. La responsabilità degli enti non può fondarsi sull’art. 2051 c.c.: la custodia dello specchio di mare antistante lo stabilimento spetta al concessionario, che ne ha il possesso (Cass., Sez. Un., n. 2735/2017), secondo il brocardo ubi commoda eius et incommoda. Essa va tuttavia affermata ex art. 2043 c.c. per l’omessa vigilanza di Regione e Comune sul rispetto, da parte dei concessionari, delle condizioni imposte dai titoli autorizzatori, in forza dei compiti di protezione e gestione delle coste (artt. 70 e 89 d.lgs. n. 112/1998; artt. 5 e 6 l.r. Puglia n. 17/2006). Tale responsabilità concorre, ex art. 2055 c.c., con quella dei concessionari ex art. 2051 c.c. I restanti motivi sono inammissibili o infondati (difetto di specificità della censura; limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.).

Esito: la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per i danni da erosione costiera legati a opere dei concessionari balneari, gli enti territoriali non rispondono come custodi dello specchio d’acqua in concessione (art. 2051 c.c.), ma per omessa vigilanza ex art. 2043 c.c. sul rispetto dei titoli autorizzatori. La correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. conferma che il dispositivo di rigetto può reggere anche mutando la qualificazione giuridica della responsabilità.

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