Boschi PPTR: il giudice amministrativo conferma l’irrilevanza della classificazione catastale a frutteto (TAR Puglia n. 726 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come bosco da parte del Piano paesaggistico territoriale regionale è sottratta alla valutazione atomistica del singolo fondo: le aree contermini, anche se intervallate da superfici inferiori a 2.000 metri quadrati, concorrono al raggiungimento dei limiti dimensionali minimi previsti dalla legge. La qualifica di giardino privato o area pertinenziale non esclude in via generale la natura boschiva, poiché l’eccezione di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227/2001 rileva solo rispetto alle tipologie di aree ivi elencate. La classificazione catastale a frutteto e la presenza di singoli alberi da frutto non elidono la caratterizzazione boschiva, la cui definizione è rimessa all’Amministrazione in via indipendente dalle risultanze catastali e urbanistiche.

Il Fatto

La proprietaria di terreni nel Comune di Martina Franca impugnava la nota con cui la Regione Puglia aveva rigettato l’istanza di rettifica, ex art. 104 delle NTA del PPTR, della classificazione a bosco e ad area di rispetto dei boschi di due aree di rispettiva estensione di 9.798 mq e di 10.321 mq. La ricorrente, evidenziando che i terreni risultavano catastalmente classificati a “frutteto”, sosteneva l’insussistenza dei presupposti normativi e sostanziali per sottoporre a tutela le aree, deducendo la natura artificiale delle essenze arboree e la presenza di fabbricati e giardini privati, con conseguente erroneità della perimetrazione e della profondità della fascia di rispetto.

Avverso il diniego, la ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, avanzando istanza istruttoria mediante CTU per l’accertamento dello stato dei luoghi. Si costituiva in giudizio il Segretariato regionale Soprintendenza di Lecce Brindisi e Taranto.

La Motivazione della Corte

Il TAR, richiamando il precedente della Sezione Prima n. 1087 del 2025, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: la Regione Puglia, esercitando la facoltà definitoria prevista dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 227/2001, ha recepito la nozione di bosco contenuta nel successivo comma 5, sicché ai fini della qualificazione occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 58 delle NTA del PPTR e dell’art. 2 citato. Con specifico riguardo all’eccezione dei “giardini pubblici e privati”, il Collegio ha chiarito che la stessa non opera in via generale ma solo rispetto alle specifiche tipologie di aree elencate nella parte finale del comma 6, richiamando l’interpretazione letterale della norma e la natura meramente normativa della definizione di bosco.

Il Collegio ha quindi respinto la tesi della natura pertinenziale dell’area quale elemento dirimente per la distinzione tra bosco e giardino: in forza dell’art. 817 cod. civ., nulla impedisce che un’area boschiva assuma funzione pertinenziale rispetto a edifici collocati al suo interno o in prossimità. Quanto alla presenza di fabbricati, il TAR ha ritenuto corretta la valutazione dell’Amministrazione, basata su mappali e immagini aeree, poiché gli edifici interessano una superficie modesta rispetto a quella complessiva, nella quale prevale la componente di vegetazione arborea.

In relazione alle deduzioni sulla presenza di ulivi e alberi da frutto, il TAR ha osservato che dalla documentazione fotografica non emergono veri e propri frutteti o uliveti ma giovani singoli olivi e alberi, alcuni secchi e avvolti da rampicanti, inseriti in aree incolte. La classificazione catastale è stata dichiarata irrilevante, in quanto la definizione del bene giuridico bosco ha carattere dinamico ed è rimessa all’Amministrazione, dovendo gli strumenti urbanistici e le visure catastali adeguarsi alla prima.

Quanto al requisito dimensionale, il Collegio ha richiamato l’art. 4, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 34/2018, in base al quale le radure e le superfici inferiori a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco non impediscono la qualificazione unitaria dell’area: la valutazione deve avere una visione di insieme, non potendo essere parcellizzata in funzione dei confini proprietari o catastali. La perizia di parte non è risultata idonea a confutare la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, non manifestamente illogica né frutto di travisamento.

Infine, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR ha ribadito che l’Amministrazione non è tenuta a un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che le stesse siano state considerate nel loro complesso. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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