Divieto prefettizio di detenzione armi e sopravvenuto proscioglimento per remissione di querela (TAR Calabria n. 1051 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931 integra una valutazione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente l’autonoma valutazione operata dall’amministrazione a fini di prevenzione. Il proscioglimento per remissione di querela non equivale a infondatezza delle accuse e non travolge la prognosi di inaffidabilità. La prognosi del rischio di abuso è adeguatamente motivata quando si fonda sulla gravità di condotte connotate da violenza su cose e persone, in ragione della preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riesame e revoca del decreto contenente il divieto di detenzione di armi e munizioni. Deduca la violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, rilevando di essere incensurato e di aver beneficiato della remissione della querela per i fatti contestati, risalenti e consistenti in percosse e danneggiamento commessi con violenza e minacce per motivi passionali.

La difesa richiama anche il deferimento per il delitto di rissa, poi archiviato, e lamenta l’assenza di una prognosi sul pericolo di abuso. L’amministrazione resiste chiedendo il rigetto. La tutela cautelare è stata negata con ordinanza non impugnata. La causa giunge alla decisione all’udienza pubblica del 19 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’assunto del ricorrente muovendo dal dato normativo. L’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 prevede la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate, o quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego. L’art. 39, comma 1 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne.

Da tali precetti il TAR desume che il giudizio sull’affidabilità del singolo nell’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente è riconosciuto un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso. Non occorre che il comportamento posto a fondamento dell’atto sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021.

Richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021, il Collegio ribadisce che è sufficiente che dai fatti oggetto di indagine emerga, anche per meri indizi, l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, non essendo necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. Il giudizio è prognostico e orientato a prevenire i pericoli connessi all’uso delle armi. Sul punto rilevano anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e un precedente della stessa Sezione (TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 2018), secondo cui l’affidabilità e la buona condotta si desumono da condotte comunque significative, con valutazione complessiva della loro rilevanza.

Applicando tali coordinate, il compendio posto a base della determinazione prefettizia resiste ai rilievi. La valutazione è ragionevole e coerente rispetto alle condotte attribuite – percosse, danneggiamento e rissa – che hanno fondato il dubbio sull’affidabilità. Il sopravvenuto proscioglimento per remissione di querela non è valutabile in termini di infondatezza delle accuse. La prognosi del rischio risulta motivata in ragione della gravità delle condotte, connotate da violenza su cose e persone, a fronte della preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. La domanda di annullamento è respinta, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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