Improcedibile il ricorso avverso il silenzio se sopravviene il provvedimento espresso (TAR Campania n. 2791 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso. Il bene della vita perseguito con l’azione contra silentium consiste, infatti, nell’ottenimento di una determinazione espressa, quale che ne sia il contenuto. L’adozione dell’atto sopravvenuto soddisfa tale esigenza e determina il trasferimento integrale dell’interesse del ricorrente sull’atto medesimo, che deve essere impugnato con motivi aggiunti.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulla domanda di primo ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, avviata dopo il rilascio di un nulla osta.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha adottato e notificato il provvedimento di revoca del nulla osta, motivato sull’asserita violazione dell’obbligo di presentazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro otto giorni dall’ingresso, previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato l’atto con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso originario e ha insistito sulla legittimità della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce con sentenza non definitiva il solo ricorso introduttivo. L’azione avverso il silenzio è lo strumento volto a contrastare l’inerzia amministrativa e a ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il risultato perseguito dal privato è dunque una determinazione espressa, idonea a porre termine a una situazione di incertezza giuridica.
Nel caso concreto è pacifico che, dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha concluso il procedimento con il provvedimento di revoca. La sopravvenienza fattuale, correttamente eccepita dalla difesa erariale, fa venir meno l’interesse a una pronuncia sul silenzio: l’Amministrazione ha posto fine alla propria inerzia, adempiendo, seppure tardivamente, all’obbligo di conclusione espressa.
Il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adozione di un provvedimento esplicito in pendenza del giudizio contra silentium ne determina l’improcedibilità. Il privato ha conseguito il superamento dell’inerzia procedimentale, che costituiva il risultato cui mirava il giudizio.
Ne deriva il trasferimento integrale dell’interesse sull’atto sopravvenuto, puntualmente impugnato con motivi aggiunti e istanza cautelare. Il giudizio prosegue per l’esame nel merito di tale impugnativa, che investe la legittimità sostanziale della determinazione prefettizia.
Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato improcedibile, con rinvio alla camera di consiglio già fissata per la delibazione dell’istanza cautelare. Ogni statuizione sulle spese di lite e sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è riservata alla pronuncia definitiva.
Nota della Redazione
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