Compensazione quote latte e crediti PAC ammessa solo se iscritti nel registro (TAR Emilia-Romagna n. 1272 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra i debiti per prelievi supplementari da quote latte e i crediti per aiuti PAC, a condizione che il controcredito sia certo e liquido, valorizzando l’unitarietà del rapporto in quanto il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC. Il debito deve risultare iscritto nel registro nazionale dei debiti previsto dalla legge. L’atto presupposto che quantifica il credito e che sia divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione non può essere rimesso in discussione in un giudizio avverso il successivo provvedimento di compensazione, né con riferimento alla titolarità del debito né alla sua prescrizione. La domanda risarcitoria è infondata se non accolta la domanda impugnatoria e non provato il pregiudizio.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’avviso di pagamento con cui l’Agenzia regionale aveva autorizzato l’erogazione di un contributo PAC per la campagna 2018, ma aveva contestualmente disposto la compensazione totale dell’importo con un debito iscritto nel registro nazionale dei debiti, riducendo l’accredito finale a zero. La società sosteneva l’inesistenza di proprie irregolarità, eccependo che il debito posto in compensazione sarebbe riferibile all’azienda agricola di un altro soggetto, non alla società costituita successivamente, e che comunque la pretesa sarebbe prescritta per decorso del termine quinquennale. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza, il Tribunale disponeva incombenti istruttori a carico dell’AGEA, che vi provvedeva depositando relazione e documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando che la società ricorrente fondava l’impugnazione sull’asserita insussistenza del credito opposto in compensazione. Tale credito risultava però da un’intimazione di pagamento notificata alla società, atto direttamente lesivo che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato per eccepire la non imputabilità delle somme e la prescrizione. La società aveva affermato di aver impugnato l’intimazione dinanzi al TAR Lazio, ma non aveva fornito alcuna prova di tale precedente impugnazione, mentre l’Amministrazione aveva dimostrato che l’atto presupposto era stato impugnato in un giudizio innanzi al Tribunale ordinario, conclusosi con perenzione. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inammissibilità delle censure relative alla titolarità e alla prescrizione del credito, attesa la definitività dell’atto presupposto.

Quanto alla censura sulla compensazione operata con l’atto impugnato in via principale, il Tribunale l’ha ritenuta infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra i debiti per prelievi supplementari da quote latte e i crediti per aiuti PAC, purché il controcredito sia certo e liquido e vi sia l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti. Il Tribunale ha valorizzato l’unitarietà del rapporto, osservando che il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC e che la compensazione è connaturata al sistema stesso, come configurato dal diritto dell’Unione, richiamando il precedente delle Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 e le successive pronunce conformi.

In ordine alla domanda risarcitoria, il Tribunale ne ha dichiarato l’infondatezza, stante il mancato accoglimento della domanda impugnatoria e l’assenza di prova del pregiudizio asseritamente subito. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio, del comportamento processuale delle parti e della peculiarità della fattispecie. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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