Processo tributario telematico: la notifica cartacea dopo il 1° luglio 2019 è nulla, non inesistente, e si sana con la costituzione (Cass. trib. 4230/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 4230 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 10648/2021) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Rosanna Angarano.
Il principio di diritto
In tema di notificazioni nel processo tributario, è nulla — e non inesistente — la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 136 del 2018, che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica; ne consegue che la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.
Il fatto
Una s.r.l., dopo il rigetto nel merito del ricorso in primo grado, notificava l’appello a mezzo ufficiale giudiziario, in forma cartacea, il 30 settembre 2019 — dopo il 1° luglio 2019, data dalla quale l’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 impone la notifica esclusivamente telematica. La Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la notifica tamquam non esset, benché l’Agenzia delle entrate si fosse costituita eccependo l’inammissibilità e difendendosi anche nel merito. La società ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchi un elemento costitutivo essenziale — l’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la fase di consegna —, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. S.U. 14916/2016, 17533/2018, 299 e 300/2020). In continuità con l’orientamento maggioritario, la notifica cartacea eseguita nel vigore del nuovo art. 16-bis, comma 3, non è inesistente ma nulla, e come tale sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte (Cass. 585/2025, 30950/2024, 29208/2024, 99/2026), superando l’isolata Cass. 4815/2025. L’avverbio “esclusivamente” non trasforma la notifica difforme in atto inesistente; la denuncia dei vizi di rito tutela non l’astratta regolarità del processo ma il solo diritto di difesa (Cass. S.U. 7665/2016), e la soluzione è conforme alla giurisprudenza CEDU sul divieto di formalismo eccessivo e sul diritto di accesso al giudice (art. 6 CEDU).
Enunciato il principio, la Corte osserva che nel caso concreto la notifica dell’appello ha raggiunto lo scopo, essendo l’atto entrato nella sfera di conoscenza dell’Agenzia, regolarmente costituita con difese anche nel merito; ed è irrilevante che la costituzione sia avvenuta anche per eccepire l’inammissibilità, poiché l’effetto sanante ex tunc opera comunque (Cass. S.U. 14916/2016). Il secondo motivo è inammissibile perché non attinge la sentenza d’appello — che si era fermata al rito — ma censura direttamente il rigetto nel merito di primo grado, chiedendo un esame precluso in sede di legittimità. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT della Campania per il merito.
Implicazioni pratiche
L’appello sopravvive: la notifica cartacea tardiva rispetto all’obbligo telematico non è fatale se la controparte si costituisce, perché la nullità si sana per raggiungimento dello scopo — anche quando la costituzione avvenga al solo fine di eccepire l’inammissibilità. La Corte privilegia l’accesso al giudice (art. 6 CEDU) sul rigore della forma: il vizio di rito rileva solo se lede in concreto il diritto di difesa.
Attenzione però al perimetro dell’impugnazione: cassato il capo di rito, il merito non può essere esaminato direttamente in legittimità, ma va rimesso al giudice del rinvio. Censurare la sentenza di primo grado quando l’appello è stato deciso in rito è inammissibile, perché il motivo non attinge la decisione effettivamente impugnata.
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