Inammissibile il ricorso che chiede il riesame delle prove sulle trasferte (Cass. civ. Sez. V n. 6697 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’Amministrazione finanziaria contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito in ordine all’effettività delle trasferte, prospettando un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. Il motivo che riproponga una questione già dichiarata inammissibile dal giudice di appello, senza muovere alcuna censura avverso i rilievi preliminari di novità e di carenza di interesse, è altresì aspecifico, non confrontandosi con l’impianto argomentativo della decisione impugnata. La verifica dei presupposti di fatto dell’indennità di trasferta spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a un dipendente di un consorzio di servizi un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito di lavoro dipendente dichiarato per il 2011. L’Ufficio disconosceva la natura di indennità di trasferta di una somma corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro e operava le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava la pretesa impositiva. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. I giudici regionali ritenevano dimostrato l’effettivo svolgimento delle trasferte e dichiaravano inammissibile, per novità e carenza di interesse, la doglianza dell’Ufficio sull’applicabilità della disciplina dei cd. lavoratori trasfertisti. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con cui l’Ufficio denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di vagliare tutti gli elementi di fatto e di diritto addotti.

Il motivo è dichiarato inammissibile. Nella prima parte esso si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di appello e nel non consentito tentativo di sollecitarne un riesame da parte della Corte. Il collegio regionale aveva infatti accertato in fatto che la documentazione acquisita — note spese, buste paga e lettere d’incarico — dimostrava che il dipendente, addetto a servizi di distribuzione e logistica nel settore dell’editoria su una vasta area geografica, aveva effettuato trasferte per consegnare i prodotti ai punti vendita e per controlli di qualità sulla distribuzione.

L’Agenzia sosteneva che tale documentazione fosse inidonea a soddisfare l’onere probatorio gravante sul contribuente, ma in tal modo contestava un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Nella seconda parte il motivo difetta di specificità. I giudici di appello avevano affermato che la questione relativa all’applicabilità dell’art. 51, comma 6, del TUIR ai lavoratori trasfertisti doveva ritenersi inammissibile per una duplice ragione: la sua novità e la mancanza di interesse, derivando dalla sua applicazione un trattamento di maggior favore per il contribuente. Nel riproporre la questione, la ricorrente non teneva conto di tali rilievi preliminari e non muoveva alcuna censura avverso di essi.

Il ricorso non può pertanto trovare ingresso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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