ZTL e veicoli elettrici: senza comunicazione preventiva della targa la circolazione è sanzionabile (Cass. 16910/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 16910 del 29 maggio 2026 (ud. 5 febbraio 2026; R.G.N. 24998/2021) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Remo Caponi.

Il principio di diritto

Prima dell’art. 7, comma 9-bis, c.d.s. (introdotto dalla l. n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 e non retroattivo), l’accesso gratuito dei veicoli elettrici alle ZTL derivava dalla sola regolamentazione comunale ex art. 7, comma 9, c.d.s. La delibera che ammette la circolazione senza contrassegno e a titolo gratuito non sopprime l’autorizzazione, ma la semplifica, richiedendo la comunicazione preventiva della targa quale condizione di controllo: in mancanza, la circolazione resta legittimamente sanzionabile ex art. 7, comma 14, c.d.s. L’esimente della buona fede ex art. 3 l. n. 689/1981 opera solo se l’errore sulla liceità del fatto è inevitabile e riconducibile a un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione.

Il fatto

Un automobilista si opponeva a undici verbali per l’accesso in zona a traffico limitato con un veicolo a trazione interamente elettrica (giugno 2018), sostenendo il diritto al libero accesso in quanto proprietario di veicolo elettrico, senza necessità di autorizzazione o comunicazione della targa. Il Giudice di Pace e il Tribunale di Roma rigettavano l’opposizione. L’interessato ricorreva per cassazione; resisteva Roma Capitale.

La motivazione

Il primo motivo è rigettato. Alla data delle violazioni l’accesso dei veicoli elettrici alle ZTL non trovava disciplina in una norma primaria: l’art. 7, comma 9-bis, c.d.s. è stato introdotto dalla l. n. 145/2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e non è retroattivo. L’accesso derivava quindi dalla regolamentazione comunale ex art. 7, comma 9, c.d.s. In continuità con Cass. n. 6051/2025, la Corte afferma che la delibera comunale, ammettendo la circolazione senza contrassegno e gratuita, non aveva soppresso l’autorizzazione ma reso sufficiente la semplice comunicazione della targa: se il Comune può subordinare l’accesso al pagamento di una somma, a maggior ragione può subordinarlo alla meno gravosa comunicazione. Chi non comunica la targa circola senza autorizzazione ed è legittimamente sanzionato.

Il secondo motivo è rigettato. La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito (S.U. n. 20867/2020). Nel merito, la buona fede è infondata: l’esimente ex art. 3 l. n. 689/1981 esige un errore inevitabile su un elemento positivo estraneo all’autore; la disciplina comunale era pubblicata e accessibile da oltre sette anni, e l’asserita irraggiungibilità di una specifica pagina web non esonerava dal consultare le altre fonti istituzionali.

Il dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Implicazioni pratiche

Per le violazioni ZTL anteriori al 1° gennaio 2019, il diritto di accesso gratuito del veicolo elettrico non prescinde dalla comunicazione preventiva della targa richiesta dalla disciplina comunale: l’adempimento non ha valenza meramente organizzativa. L’affidamento sulle informazioni del sito istituzionale non basta, da solo, a integrare l’errore scusabile che esclude la responsabilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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