Decadenza del vincolo preordinato all’esproprio e riqualificazione urbanistica: esulano le valutazioni paesaggistiche del PPTR (TAR Puglia n. 580 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riqualificazione urbanistica di un’area, successiva alla decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, deve essere esaminata dall’Amministrazione comunale sulla base di valutazioni attinenti esclusivamente al profilo urbanistico-edilizio, non già a quello paesaggistico. Il riferimento al PPTR e ai divieti di edificazione di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR involge questioni paesaggistiche che esulano dall’analisi dell’istanza di riqualificazione, la quale richiede la specifica ed immediata normazione della zona interessata, senza attendere la riconsiderazione dell’intero piano urbanistico. È quindi illegittimo il diniego motivato esclusivamente su tali ragioni paesaggistiche, per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno in agro del Comune di Andrano, classificato dal PRG in parte come zona B.11 “turistico residenziale esistente e di completamento” e in parte come “strada ciclopedonale”, diffidavano l’Amministrazione a provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area, stante l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo. Con nota del 26 marzo 2025, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico respingeva l’istanza, ritenendo impedita ogni variazione urbanistica incompatibile con il PPTR vigente e rilevando che l’area, ricadendo in territori costieri, non ammetteva alcun intervento edificatorio ai sensi dell’art. 45 delle NTA del PPTR, con conseguente difetto di interesse all’istanza. Il Comune e la Regione non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene fondate le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio richiama l’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, che disciplina la durata quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio e la sua decadenza qualora non sia tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera.

La giurisprudenza costantemente citata dal Tribunale, inclusi i propri precedenti (tra cui TAR Puglia, Sez. IV, 14 maggio 2024, n. 1617 e TAR Puglia, Sez. III, 23 settembre 2016, n. 2260) e quelli del Consiglio di Stato, chiarisce che l’obbligo conseguente alla decadenza può essere adempiuto solo mediante l’adozione di una specifica e immediata normazione della particolare zona, senza attendere procedure dilatorie che implicano la riconsiderazione dell’intero strumento urbanistico.

Nella vicenda, il Comune ha fondato il diniego su approfondimenti istruttori e valutazioni attinenti al profilo paesaggistico, piuttosto che a quello urbanistico ed edilizio. Il richiamo alle esigenze di adeguamento al PPTR e ai divieti di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR non può sorreggere il provvedimento, poiché involge questioni paesaggistiche che esulano dalle valutazioni urbanistiche sottese all’analisi di una istanza di riqualificazione conseguente alla decadenza del vincolo espropriativo.

Il ricorso viene pertanto accolto, con annullamento del diniego impugnato e salvezza del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione comunale, emendato dai vizi procedimentali riscontrati; le residue censure restano assorbite. Le spese di lite sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dell’Amministrazione, con rimborso del contributo unificato in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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