Area pedonale rimossa: il TAR tiene fermo il provvedimento per il preminente interesse pubblico alla conclusione dei lavori (TAR Puglia n. 174 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la temporaneità della situazione di fatto che determina il lamentato pregiudizio esclude la sussistenza del requisito dell’irreparabilità, consentendo di accordare prevalenza all’interesse pubblico alla completa definizione degli interventi programmati. Il giudice amministrativo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, può pertanto rigettare la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, impregiudicata ogni valutazione di merito sulle censure proposte.

Il Fatto

Alcuni residenti e una società immobiliare hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia gli atti con cui il Comune di Lecce ha disposto la rimozione dell’area pedonale ubicata in via delle Bombarde, nel centro storico, riaprendo la strada al traffico veicolare. Con motivi aggiunti hanno altresì gravato la successiva delibera di Giunta comunale che ha confermato la scelta amministrativa, nonché il diniego implicito formatosi sull’istanza di riesame. I ricorrenti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo un pregiudizio irreparabile correlato alla situazione di fatto determinatasi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come, dal contenuto degli stessi atti gravati, la situazione di fatto lamentata risulti connotata da temporaneità, essendo destinata a concludersi entro il mese di maggio 2026, termine di presunta ultimazione dei lavori di rifacimento del basolato in via Principi di Savoia. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere insussistente il requisito del pregiudizio irreparabile, condizione necessaria per l’accoglimento della domanda cautelare.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il TAR ha accordato prevalenza all’interesse pubblico alla completa definizione degli interventi programmati dall’amministrazione comunale, impregiudicata ogni valutazione di merito in ordine alle censure sollevate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, compensando le spese della fase processuale. La decisione non incide sul successivo esame del merito della controversia, che resta demandato alla trattazione nel giudizio principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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