Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo riapertura della gara (TAR Sicilia n. 2372 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura di gara deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione riapra le operazioni di gara e rimetta in discussione le determinazioni contestate. La sopravvenuta riapertura del procedimento elide l’interesse sostanziale alla decisione, venendo meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta. In tale evenienza la dichiarazione di carenza di interesse esime il Collegio dalla delibazione delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata, non residuando alcun interesse delle parti alla loro trattazione. L’andamento complessivo della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava gli atti di una procedura di gara indetta dal Comune per lavori di efficientamento energetico di un impianto sportivo, contestando in particolare il sorteggio ripetuto nella seduta del 5 marzo 2026 e l’esito che aveva premiato la controinteressata. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dei verbali, l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, nonché in via subordinata il risarcimento per equivalente.
Nel corso del giudizio, con comunicazioni del 28 e 29 maggio 2026, la stazione appaltante richiamava espressamente la sentenza CGA n. 234/2026 e comunicava agli operatori la riapertura delle operazioni di gara, finalizzata alla rivalutazione delle modalità di calcolo della soglia di anomalia. La seduta fissata per il 4 giugno 2026 veniva poi rinviata. Preso atto di tali sopravvenienze, il ricorrente depositava il 24 giugno 2026 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la riapertura delle operazioni di gara, disposta dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso, ha inciso radicalmente sulla situazione sostanziale sottesa alla controversia. La nuova fase procedimentale, finalizzata alla rivalutazione delle modalità di calcolo della soglia di anomalia, ha rimesso in discussione le determinazioni contestate, privando il ricorso della sua attuale utilità.
Su questa base il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non investe il merito delle censure, ma si fonda sul venir meno dell’interesse della parte ricorrente a una decisione, conseguenza diretta della sopravvenuta riapertura del procedimento.
La dichiarazione di carenza di interesse esime il Collegio dalla delibazione dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla controinteressata, già formulata nella memoria del 21 aprile 2026 e ribadita con la memoria del 12 giugno 2026. Il Tribunale chiarisce che non residua alcun interesse delle parti alla sua trattazione, nemmeno in funzione della regolazione delle spese.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, valorizzando l’andamento complessivo della vicenda, caratterizzato proprio dalla riapertura delle operazioni di gara intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La decisione si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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