Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in ottemperanza della sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3055 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo esecutivo, intervenuto dopo la notifica della sentenza e della richiesta di adempimento, determina la cessazione della materia del contendere, ove la parte ricorrente ne dia atto. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, essendo l’amministrazione rimasta inadempiente fino alla proposizione del ricorso; le spese vengono liquidate in misura ridotta quando la controversia concerne l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario su una questione seriale, che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario, con sentenza pubblicata in data 23/04/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docente nell’importo di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per un totale di 2.500,00 euro. Sulla sentenza, notificata con richiesta di adempimento all’Amministrazione l’11 dicembre 2024, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Rimasto inadempiente, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorrente dalla notifica della sentenza con richiesta di adempimento.
Nel merito, il Tribunale ha preso atto della memoria depositata dal ricorrente in prossimità della camera di consiglio, con cui era stato dichiarato l’avvenuto accreditamento delle somme dovute. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente, risultata inadempiente sino alla proposizione del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in misura ridotta, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta docente, questione di carattere seriale che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come precisato richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331 e Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
Le spese sono state liquidate in complessivi 800,00 euro per compensi e spese, oltre IVA e CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata infine dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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