Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: dichiarazione della parte ricorrente (TAR Puglia n. 546 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, intervenuta nelle more del processo anche alla luce di novità normative e del mutamento della situazione di fatto, determina una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, preso atto di tale dichiarazione, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La peculiarità della materia controversa costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, una serie di atti concernenti il procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi, e in particolare la nota con cui la Provincia di Brindisi aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il verbale della Conferenza dei Servizi del 4.6.2021 e gli atti presupposti, tra cui il regolamento regionale n. 24/2010 e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nella parte in cui venivano interpretati dall’Amministrazione in modo da ritenere non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava altresì il provvedimento dirigenziale n. 86 del 13.8.2021, con cui la Provincia di Brindisi aveva comunicato di non autorizzare il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nell’imminenza dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato fissata per il 12 marzo 2026, la società ricorrente, con apposita memoria depositata il 3 febbraio 2026, aveva dichiarato che, nelle more del giudizio, anche alla luce delle novità normative e del mutamento della situazione di fatto, era venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio stesso.

Il Tribunale ha quindi ritenuto di dover prendere atto dell’intervenuta causa di improcedibilità della decisione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi in cui il giudice dichiara improcedibile il ricorso quando, nelle more del giudizio, sopravvenga una causa che faccia venire meno l’interesse della parte alla decisione.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità della materia in controversia, riconoscendo la sussistenza di giustificati motivi. La decisione si fonda, inoltre, sul disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplina il contenuto della sentenza di rito, e dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in tema di definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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