Carta docente non erogata: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1378 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata è tenuta ad eseguire il pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine e accertata l’assenza di pagamenti anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un nuovo termine di 120 giorni per l’adempimento integrale. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente spese e compenso del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia, con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 30.01.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui attraverso la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. La sentenza, divenuta definitiva, era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta il 31.01.2024.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma di euro 2.500,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato anzitutto la sussistenza del titolo azionato: la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non ha corrisposto alcuna somma, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha offerto indicazioni sullo stato della procedura.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero intimato. Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti svolti.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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