Ordine di demolizione e sequestro penale non impediscono la rimozione dell’abuso (TAR Toscana n. 685 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo ha natura ripristinatoria e reale, non sanzionatoria e personale, e può essere emesso nei confronti del proprietario anche incolpevole e del responsabile dell’abuso. La sottoposizione del bene a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto all’ottemperanza, né causa di forza maggiore, poiché resta possibile ottenere il dissequestro per eseguire la rimozione: il vincolo non determina l’illegittimità del provvedimento, ma incide al più sulla concreta eseguibilità. In tema di acquisizione gratuita, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area ulteriore non inficia l’ordinanza, impedendo solo l’immediata acquisizione della stessa. Infine, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il Comune di Cascina, all’esito di un sopralluogo del febbraio 2018 eseguito in forza di un decreto di perquisizione della Procura, ha accertato la presenza di una tettoia in ferro parzialmente tamponata, di dimensioni 12,50 x 11,00 metri. Con ordinanza dirigenziale n. 86 del 30 marzo 2020 ha ingiunto ai proprietari del bene e all’amministratore di sostegno di uno di essi la rimozione delle opere entro 90 giorni, con preannunciata acquisizione gratuita dell’area di sedime e di quella ulteriore, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

L’ordinanza è stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione del Comune. La causa è giunta al TAR dopo la riassunzione operata dal nuovo amministratore di sostegno di una delle proprietarie.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato che il ricorso è stato riassunto soltanto dall’amministratore di sostegno di una proprietaria: gli altri originari ricorrenti sono pertanto decaduti dall’azione. È invece infondata l’eccezione di inammissibilità riferita alla ricorrente assistita, poiché il ricorso straordinario, per il suo contenuto, deve ritenersi proposto dall’amministratore di sostegno in tale qualità. Non occorreva la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di azione riconducibile ai provvedimenti conservativi ai sensi degli artt. 411, comma 1, e 374, comma 1, n. 5, cod. civ.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura sulla legittimazione passiva. L’ordine di demolizione è atto a carattere reale e può essere diretto al proprietario anche incolpevole; l’eventuale irregolarità della notifica non incide sulla legittimità dell’atto, ma solo sulla decorrenza del termine per ottemperare. Quanto alla pratica edilizia n. 814/2008, essa è stata archiviata e riguardava un bene diverso da quello contestato.

Il Collegio ha poi affrontato il rapporto tra sequestro penale e ordine di demolizione, escludendo che il vincolo integri un impedimento assoluto o una causa di forza maggiore: resta possibile il dissequestro. Il sequestro rileva solo sul piano della concreta eseguibilità, non dell’illegittimità del provvedimento.

È stata respinta anche la censura sul condono n. 3621/1997, poiché la planimetria allegata dimostra che esso riguardava un manufatto di dimensioni del tutto diverse. Quanto all’acquisizione gratuita, l’imprecisione sull’area ulteriore non vizia l’ordinanza, ma impedisce al più l’immediata acquisizione. La valutazione degli abusi, ha precisato il TAR, richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere.

Infine, l’esercizio del potere repressivo è attività vincolata, sicché non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex legge n. 241/1990, non potendosi comunque pervenire all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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