Obbligo di concludere il procedimento di istituzione della ZSC: l’inerzia della Regione è illegittima (TAR Puglia n. 509 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Regione, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 357/1997, è il soggetto obbligato a istruire e concludere il procedimento di istituzione o ampliamento delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste non solo quando la legge regola la presentazione di un’istanza di parte, ma anche in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un atto, specie quando sono in gioco interessi ambientali di rilievo comunitario protetti dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. Una nota meramente soprassessoria, che non manifesta alcuna volontà dispositiva e rinvia sine die la definizione del procedimento, equivale a un contegno di silenzio-inadempimento ed è illegittima.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista e un cittadino residente, dopo aver sollecitato la Regione a concludere il procedimento per l’istituzione di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), oggi ZSC, nelle aree marine antistanti il litorale di Melendugno, proponevano ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali e per la condanna a provvedere sull’istanza di ampliamento delle ZSC “Le Cesine” e “Alimini”.

Nonostante l’istruttoria tecnica risultasse conclusa, il procedimento rimaneva in stasi dal 2020. Solo dopo la notifica del ricorso, la Regione riscontrava l’istanza di accesso con una nota con cui, pur fornendo informazioni, giustificava il ritardo con la complessità degli interessi e la priorità data ad altre procedure di infrazione comunitaria, rinviando di fatto a tempo indeterminato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università del Salento, il cui apporto si era esaurito in un’attività di supporto tecnico-scientifico alla mappatura degli habitat, priva di valenza provvedimentale.

Ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso alle informazioni ambientali, essendo stata l’ostensione documentale ritenuta satisfattiva da parte ricorrente.

Nel merito della domanda ex art. 117 c.p.a., il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo la nota regionale impugnata meramente soprassessoria. La Regione è l’ente competente all’individuazione dei siti e alla conclusione del procedimento di istituzione o allargamento delle ZSC. La tesi della Regione sulla complessità degli interessi o sul coordinamento con altre procedure di infrazione si pone in contrasto con l’obbligo di provvedere entro termini certi ex art. 2 della legge n. 241/1990.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di provvedere sussiste ogni qualvolta l’istanza del privato sia idonea a sollecitare un potere che l’Amministrazione è tenuta a esercitare, e ha qualificato gli atti di individuazione delle ZSC come “variante specifica o individualizzata, a contenuto mirato”, non assimilabile a una pianificazione generale indirizzata a una collettività indifferenziata.

L’inerzia, protrattasi dal 2020, lede le aspettative delle comunità locali ed espone lo Stato italiano al rischio di sanzioni da parte dell’Unione Europea per la mancata tutela degli habitat prioritari. Il TAR ha pertanto annullato la nota e dichiarato l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro il termine perentorio di 120 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *