Sponde a compasso e a scomparsa come requisiti minimi cumulativi (TAR Puglia n. 513 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione dei precetti che compongono la disciplina di gara va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del principio del favor partecipationis. L’esclusione dell’offerente per difformità dai requisiti minimi può operare anche in assenza di esplicita comminatoria espulsiva quando la lex specialis preveda caratteristiche qualificabili con assoluta certezza come minime, perché espressamente definite come tali o perché la descrizione ne rivela in modo evidente il carattere essenziale. La locuzione “sia…che” utilizzata nel capitolato per richiedere le caratteristiche tecniche dell’oggetto dell’appalto impone la compresenza di entrambe le tipologie indicate, escludendo la configurabilità di un’offerta alternativa o di un’equivalenza funzionale non espressamente contemplata dalla stazione appaltante.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta indetta dalla ASL Lecce per l’affidamento della fornitura di letti ospedalieri, suddivisa in quattro lotti, contestando la mancata ammissione per il Lotto 2. La stazione appaltante aveva ritenuto l’offerta non conforme al requisito minimo di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico, che richiedeva la “disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia semisponde che a compasso”. La società, in sede di chiarimenti, aveva dichiarato di poter fornire letti dotati esclusivamente di sponde a scomparsa, ritenendo la propria offerta satisfattiva delle richieste minime in forza del principio del favor partecipationis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le censure della ricorrente, muovendo dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui nell’esegesi della lex specialis va privilegiato il criterio letterale, in funzione di tutela dell’affidamento dei concorrenti e di certezza delle procedure selettive. L’interpretazione stretta si impone in assenza di obiettiva incertezza del significato delle clausole del bando.

Con specifico riferimento al Capitolato Tecnico, il Tribunale ha osservato che l’utilizzo della locuzione “sia…che” evidenzia come l’Amministrazione avesse richiesto, quale condizione minima di partecipazione, un letto ospedaliero dotato di sponde laterali abbattibili tanto a scomparsa quanto a compasso. Il dato letterale è stato confermato dalla lettura sistematica dell’art. 6.1 del Capitolato, il quale, nell’indicare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ha attribuito alle due tipologie di sponde un differente punteggio in relazione alle caratteristiche proprie di ciascuna.

Quanto al principio del favor partecipationis, la Corte ne ha riconosciuto la natura residuale, richiamando il principio per cui l’esclusione può operare per difformità dai requisiti minimi anche in assenza di espressa comminatoria, laddove le caratteristiche siano qualificabili con assoluta certezza come essenziali. Nel caso di specie, le clausole sono risultate chiare e specifiche, venendo meno il margine di ambiguità che avrebbe legittimato la preferenza per l’interpretazione più favorevole alla partecipazione.

La Corte ha inoltre disatteso il richiamo al principio di equivalenza di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 36/2023, rilevando come la lex specialis non contemplasse la possibilità di offrire prodotti equivalenti e come la ricorrente non avesse fornito elementi di prova circa l’idoneità funzionale dei soli letti con sponde a scomparsa. Respinte anche le contestazioni alla motivazione del provvedimento espulsivo e la domanda di esibizione ex art. 65 e 116 c.p.a., difettando i documenti richiesti dei caratteri dell’indispensabilità e della dirimente rilevanza ai fini del decidere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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