La revisione prezzi nei contratti Consip per servizi di pulizia scolastica (TAR Puglia n. 503 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di servizi o forniture stipulati con la pubblica amministrazione, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ha natura di norma imperativa, non derogabile in via pattizia e integratrice della volontà negoziale difforme mediante il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ. L’obbligo di revisione periodica dei prezzi non è sottoposto a termini di decadenza né a condizioni temporali diverse da quelle espressamente previste dalla legge, sicché il diritto dell’affidatario sorge dalla scadenza del primo anno di esecuzione e non richiede che l’istanza sia formulata entro un termine perentorio. Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tanto in ordine all’an quanto al quantum della pretesa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. L’interesse di mora ex d.lgs. n. 231/2002 decorre soltanto dalla determinazione amministrativa di spettanza del compenso revisionale, ossia dalla pubblicazione della sentenza che la accerta.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio di pulizia presso un istituto scolastico in forza di un Ordinativo Principale di Fornitura del dicembre 2013 stipulato nell’ambito di una convenzione Consip, chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo successivo al settembre 2018, presentando apposita istanza nel settembre 2023 corredata dalle relative fatture. L’amministrazione scolastica opponeva il diniego, sostenendo che la revisione potesse essere richiesta esclusivamente dopo dodici mesi dalla stipula, in corso di rapporto, e solo a far tempo dalla formulazione dell’istanza.

La società impugnava la nota di diniego davanti al TAR, deducendo il diritto alla revisione dei prezzi, la quantificazione dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico e la spettanza degli interessi moratori. Il giudizio era sospeso in attesa della definizione, da parte del Consiglio di Stato, di una questione identica sulla giurisdizione, poi risolta con la pronuncia n. 4663 del 28 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. che devolve a tale giurisdizione le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. La Corte ha aderito all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la giurisdizione esclusiva in materia ha portata ampia e generale, comprendendo sia le questioni attinenti all’an della pretesa sia quelle relative al quantum del compenso, superando il tradizionale criterio fondato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Nel merito, il TAR ha ricostruito il quadro normativo applicabile, evidenziando che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, impone che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture rechino una clausola di revisione periodica del prezzo. Tale disposizione, di natura imperativa, prevale sulla disciplina generale dell’art. 1664 cod. civ. e si impone nelle pattuizioni private mediante l’inserzione automatica, con conseguente nullità delle clausole difformi ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., senza che la nullità investa l’intero contratto in applicazione del principio “utile per inutile non vitiatur” di cui all’art. 1419 cod. civ.

Il Collegio ha quindi esaminato la lex specialis di gara, sottolineando che l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip rinvia all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, mentre l’art. 9.4 del Capitolato tecnico e la Sezione 4 dell’allegato D prevedono l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, con primo aggiornamento da effettuarsi previa comunicazione del fornitore dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo. Da tale disciplina, secondo il TAR, emerge chiaramente che il diritto alla revisione sorge a partire dal secondo anno di attività, senza alcun limite temporale e senza sottoposizione a condizioni o termini di decadenza per la formulazione dell’istanza.

La Corte ha pertanto riconosciuto il diritto della società alla revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, accogliendo parzialmente la domanda anche quanto alla richiesta di interessi. Sul punto, il TAR ha però precisato che gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, dovendosi escludere che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il relativo pagamento possa trovare applicazione l’interesse di mora previsto per le transazioni commerciali. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della parziale soccombenza reciproca e della recente risoluzione della questione di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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