Silenzio inammissibile se l’occupazione è legittima e non preordinata all’esproprio (TAR Puglia n. 1122 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone la sussistenza di un obbligo concreto di provvedere in capo all’amministrazione e l’inerzia qualificata della stessa a fronte di una valida istanza. Ove l’amministrazione stazioni legittimamente sull’area in forza di un titolo di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, non sussiste alcun obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e il ricorso è inammissibile. La verifica sull’eventuale incisione del diritto di proprietà oltre i limiti del titolo di occupazione resta rinviata al momento della cessazione dell’efficacia del titolo stesso.
Il Fatto
La società ricorrente propone azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, a seguito dell’asserita irreversibile trasformazione di aree di sua proprietà.
Le società resistenti eccepiscono che i suoli sono interessati da un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, da ultimo prorogato fino al 31.12.2025, con salvezza di ulteriore proroga o riconsegna anticipata. La causa giunge alla camera di consiglio per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’azione avverso il silenzio: la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere e l’inerzia qualificata dell’amministrazione a fronte di una valida istanza. Il rimedio si configura come processo dichiarativo volto ad accertare la violazione dell’obbligo, censurabile solo quando la P.A. contravvenga a un preciso dovere di provvedere derivante da norma di legge, regolamento, atto amministrativo o dai principi dell’azione amministrativa.
Nel caso concreto la Corte esclude entrambi i presupposti. La resistente staziona legittimamente sulle aree in virtù di un titolo di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, efficace fino al 31.12.2025: non vi è dunque alcun obbligo di provvedere sull’istanza ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e, correlativamente, nessun silenzio censurabile.
Il Collegio rileva inoltre che tra le parti sono intercorse interlocuzioni e altri contenziosi davanti al giudice civile inerenti ai medesimi lavori: rientra nella facoltà delle parti già contraddittorie in altri processi non pronunciarsi su fatti o questioni sottoposti a un organo giudicante. Le questioni relative alla esatta portata dei lavori effettuati non sono del resto trattabili in maniera esaustiva con il rito speciale del silenzio.
La valutazione in ordine ai lavori in concreto eseguiti e all’eventuale incisione della proprietà in modo difforme rispetto al titolo di occupazione è rinviata al momento della cessazione di efficacia del provvedimento di occupazione. La Corte sottolinea la natura di infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale dell’opera e lascia impregiudicata la discrezionalità dell’amministrazione di apprezzare fin d’ora, in sede procedimentale, i rilievi del ricorrente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna società resistente.
Nota della Redazione
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