Porto d’armi per guardia particolare giurata: condanna non definitiva e sospensione condizionale non superano il diniego prefettizio (TAR Puglia n. 219 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi, gli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono al Prefetto un ampio potere discrezionale, che consente l’adozione di provvedimenti inibitori anche in assenza di una condanna penale definitiva, quando emergano episodi o comportamenti sintomatici del venir meno dell’affidabilità del soggetto. La valutazione prefettizia ha finalità preventiva e non sanzionatoria. Il diniego motivato da condotte moleste e reiterate, emerse in un procedimento penale concluso con sentenza di condanna di primo grado, non è illegittimo per il solo fatto che la pronuncia non sia definitiva o che il condannato abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena, benefici che rilevano esclusivamente per l’ordinamento penale. La nomina a guardia particolare giurata non comporta automaticamente il rilascio del porto d’armi, richiedendo l’art. 138, comma 3, T.U.L.P.S. una verifica autonoma e ulteriore dei requisiti di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata, aveva ottenuto il decreto di nomina e richiedeva il porto di pistola a tassa ridotta. La Prefettura di Foggia, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, respingeva l’istanza, fondando il diniego sulla sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso con condotte reiterate e molestie verso l’ex coniuge.

Il ricorrente impugnava il provvedimento sostenendo che la condanna non era ancora definitiva e che aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, acquisiva la sentenza di condanna e definiva il giudizio in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il TAR, rigettando il ricorso, ha preliminarmente ribadito che il potere del Prefetto in materia di armi è discrezionale e orientato a finalità preventive. La condanna non definitiva non impedisce l’adozione di misure inibitorie, purché il provvedimento sia sorretto da una motivazione rigorosa che dia conto degli elementi concreti di inaffidabilità del soggetto.

Nel caso di specie, la condotta di natura morbosa e molesta, reiterata nel tempo, è stata ritenuta sintomatica dell’assenza dei requisiti soggettivi di affidabilità richiesti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. Il Collegio ha escluso che la sospensione condizionale e l’accesso a percorsi di recupero possano avere rilievo nella valutazione amministrativa, trattandosi di istituti che appartengono all’ordinamento penale e non incidono sul giudizio di pericolosità ai fini della sicurezza pubblica.

La nomina a guardia particolare giurata, poi, non genera alcun automatismo ai fini del rilascio del porto d’armi. Il rilascio della nomina “non armata” dimostra la calibratura degli interessi operata dall’Amministrazione, che ha salvaguardato l’attività lavorativa senza pregiudicare le esigenze di sicurezza collettiva. Il TAR ha infine escluso la violazione delle garanzie partecipative, avendo la Prefettura correttamente attivato il contraddittorio procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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