Revoca porto d’armi illegittima senza prova reato e con custodia adeguata (TAR Lombardia n. 1111 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del titolo di polizia per la detenzione delle armi non può fondarsi sulla sola pendenza di un procedimento penale per omessa custodia, poiché la denuncia non è prova della colpevolezza o della pericolosità del denunciato. Il dovere di custodia di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975 va parametrato alla diligenza esigibile ex ante e in relazione al caso concreto. La detenzione in apposito armadio di sicurezza non costituisce l’unica cautela idonea: anche lo smontaggio dell’arma in componenti riposte in luoghi diversi impedisce l’agevole acquisizione da parte di terzi. L’adozione di cautele idonee non giustifica pertanto il giudizio di inaffidabilità quando la sottrazione sia dipesa da un evento prevedibile ma non evitabile con il contegno esigibile.
Il Fatto
Il ricorrente, munito di porto d’armi per uso sportivo, subiva un furto nella propria abitazione. I militari intervenuti chiedevano se fossero state asportate anche le armi regolarmente denunciate. Il giorno seguente il ricorrente si accorgeva che un’ulteriore arma, detenuta in camera da letto smontata in tre parti e riposta in punti distinti della stanza, era stata sottratta, e ne dava denuncia.
La Questura disponeva in via cautelativa il ritiro delle armi e avviava il procedimento per la revoca del titolo, ravvisando la violazione dell’obbligo di custodia. All’esito del contraddittorio, la Prefettura adottava la revoca, valorizzando la pendenza del procedimento penale per omessa custodia e il mancato uso dell’apposito armadio di sicurezza, pur posseduto. Il ricorrente impugnava il decreto e il verbale di ritiro cautelativo davanti al TAR, che in via cautelare sospendeva l’efficacia del provvedimento limitatamente all’imposizione della vendita coattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nell’accertamento della violazione dell’obbligo di custodia delle armi regolarmente denunciate. La Prefettura aveva fondato il giudizio di inaffidabilità su due soli elementi, ritenendo superati nel contraddittorio procedimentale gli altri profili contestati in avvio di procedimento.
Il primo elemento — la pendenza del procedimento penale ex art. 20 della legge n. 110 del 1975 — non è idoneo, di per sé, a fondare il giudizio di inaffidabilità. La Prefettura si è limitata a richiamare la pendenza senza circostanziare i fatti e senza allegare la denuncia. La denuncia non costituisce prova della colpevolezza o della pericolosità del denunciato, ma obbliga l’autorità giudiziaria agli accertamenti del caso (Corte costituzionale n. 78/2005). L’amministrazione avrebbe dovuto formulare apprezzamenti di merito sulle circostanze della vicenda, per verificare se la condotta denunciata consentisse di sussumere il caso concreto nella fattispecie di revoca.
Anche il secondo elemento è inidoneo. L’art. 20, comma 1, della legge n. 110 del 1975 impone che la custodia sia assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica; il comma 8 rinvia a decreti ministeriali attuativi mai adottati. Occorre dunque riferirsi alla categoria generale del dovere di diligenza, coniugata con il fine della sicurezza pubblica: il possessore deve adottare cautele tali da evitare che un terzo acquisisca agevolmente l’arma, volontariamente o per caso.
Il giudizio sull’esigibilità della condotta va svolto ex ante e in relazione al caso di specie. Non può inferirsi automaticamente un giudizio di inaffidabilità quando la cautela si sia rivelata in concreto insufficiente a causa di un evento prevedibile ma non evitabile con il contegno esigibile. La custodia in apposito armadio di sicurezza è idonea, ma non è l’unica: anche lo smontaggio dell’arma in componenti riposte in luoghi diversi impedisce a terzi di acquisirla con facilità, rendendola inidonea all’uso fino al rinvenimento e al corretto assemblaggio di tutti i pezzi.
Nel caso concreto il ricorrente ha allegato che la cassaforte in suo possesso, non murata, era visibile e facilmente asportabile, e che i ladri avevano messo a soqquadro la camera da letto prima di rinvenire le componenti dell’arma. Tali argomentazioni non sono state contestate né smentite dall’amministrazione e rendono non ragionevole la valutazione prefettizia. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto e caducazione degli atti connessi, compreso il verbale di ritiro delle armi. Le spese seguono la soccombenza, con compensazione parziale.
Nota della Redazione
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