Sostituzione del commissario ad acta inerte e danno erariale per inadempimento (TAR Puglia n. 442 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione del commissario ad acta che abbia rinunciato all’incarico è disposta dal giudice dell’esecuzione in via eccezionale, senza necessità di un nuovo accertamento dell’inadempimento, qualora l’amministrazione sia rimasta inerte. Il compenso del commissario ad acta è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e i relativi oneri, siccome imputabili al perdurante inadempimento, possono assumere rilevanza sotto il profilo del possibile danno erariale. La destinazione di un’area a zona agricola vale a configurare un vincolo conformativo non soggetto a decadenza, mentre l’iniziativa pianificatoria del comune resta normalmente libera nei suoi sviluppi.
Il Fatto
La proprietaria di un’area ricadente nel territorio del Comune di Tricase, identificata come zona stralciata dal vigente Piano di Fabbricazione in sede di approvazione regionale, aveva chiesto all’amministrazione comunale la riqualificazione urbanistica della zona. Il Comune aveva omesso di riscontrare l’istanza, sicché la ricorrente aveva agito dinanzi al TAR per ottenere la condanna a provvedere. Con sentenza del 2025, il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando il Comune a riscontrare espressamente l’istanza entro sessanta giorni e a concludere il procedimento entro il successivo termine di sei mesi, con avvertimento che, in caso di inutile decorso dei termini, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario ad acta.
A fronte della mancata esecuzione della sentenza, la parte ricorrente aveva chiesto la nomina del commissario, ottenuta con ordinanza del febbraio 2026, che aveva designato il dirigente responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata di un comune limitrofo. Il commissario designato, però, con nota del marzo 2026, aveva comunicato l’impossibilità ad assumere l’incarico per sopraggiunti impegni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la sentenza esecutiva era stata regolarmente notificata all’amministrazione comunale e che quest’ultima era rimasta inadempiente. La sostituzione del commissario ad acta rinunciante è stata disposta in via eccezionale, prendendo atto della rinuncia comunicata e provvedendo alla nomina di un nuovo commissario con assegnazione del termine di giorni sessanta per l’espletamento dell’incarico.
Il Collegio ha precisato i criteri che il nuovo commissario dovrà seguire nell’esame dell’istanza: la destinazione dell’area a zona agricola configura un vincolo conformativo non soggetto a decadenza, con la conseguenza che l’iniziativa pianificatoria del comune resta libera nei suoi sviluppi. Ha inoltre richiamato la sentenza della Prima Sezione del TAR, non impugnata, che aveva confermato il provvedimento con cui il medesimo Comune aveva denegato una richiesta di variante per altra area stralciata, stante l’impossibilità di una ritipizzazione immediata in variante limitata alla singola area.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha posto sin d’ora il compenso del commissario ad acta a carico del Comune, con riserva di determinarlo successivamente su istanza di parte. Ha evidenziato che gli oneri, siccome imputabili al perdurante inadempimento dell’amministrazione, possono assumere rilevanza sotto il profilo del possibile danno erariale, richiamando la giurisprudenza della Corte dei Conti in materia.
Nota della Redazione
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