Rifiuti indifferenziati, affidamento diretto per assenza di concorrenza tecnica (TAR Lazio n. 459 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito territoriale ottimale in cui il piano regionale di gestione dei rifiuti individua un solo impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, l’affidamento del relativo servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è legittimo ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023, ricorrendo l’assenza di concorrenza per motivi tecnici. Tale ipotesi integra un’eccezione al principio di massima concorrenzialità, i cui presupposti vanno accertati con il massimo rigore e motivati dall’amministrazione. La rigidità pubblicistica del corrispettivo, fissato in via regolamentare e non ribassabile, impedisce in radice il confronto concorrenziale e concorre a dimostrare l’assenza di un mercato contendibile.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti, autorizzato con autorizzazione integrata ambientale e incluso dalla Regione tra gli impianti minimi operativi, impugna la determinazione con cui il Comune approva lo schema di contratto per il servizio annuale di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, affidato senza gara a un diverso operatore. La ricorrente deduce la violazione dei principi di concorrenza e l’illegittimità dell’affidamento diretto, sostenendo che il proprio impianto è pienamente operativo nell’ambito territoriale ottimale.

Con successivi motivi aggiunti impugna la conferma dell’affidamento e il contratto stipulato nelle more del giudizio. La controinteressata propone ricorso incidentale, chiedendo accertarsi la nullità dei titoli abilitativi della ricorrente per contrasto con il piano regionale.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta la questione di più agevole soluzione, applicando il principio della ragione più liquida ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., senza esaminare previamente i profili di legittimazione e interesse. Il nodo è l’applicabilità dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023, che consente la procedura negoziata quando i servizi possono essere forniti da un solo operatore per assenza di concorrenza per motivi tecnici.

La norma riproduce l’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006. Costituisce eccezione al principio di pubblicità e la stazione appaltante ha l’onere di motivare sull’impossibilità di rivolgersi al mercato.

Il tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme, secondo cui negli impianti individuati dal piano regionale, per gli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006, l’unico impianto di trattamento meccanico-biologico dell’ambito è quello della controinteressata. La legittimazione piena dell’impianto della ricorrente esigerebbe una modifica del piano regionale, atto consiliare rispetto al quale nessun atto dirigenziale può prevalere; fino ad allora è consentito solo un utilizzo sussidiario o in situazioni emergenziali.

La Corte richiama la giurisprudenza di secondo grado e la nota regionale del 17 ottobre 2025, che include l’impianto nell’elenco degli impianti minimi operativi ai fini del metodo tariffario, senza attribuirgli valore di impianto a servizio dell’ambito. All’assenza di concorrenza concorre la natura pubblicistica del corrispettivo, fissato in via regolamentare e non ribassabile, che impedisce offerte al ribasso. Non constando l’aggiornamento del piano rifiuti, il collegio rigetta quindi i mezzi principali e le censure del primo atto di motivi aggiunti; dichiara improcedibile la seconda censura, il ricorso incidentale e il secondo atto di motivi aggiunti per difetto di interesse, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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