Obbligo vaccinale e carenza sopravvenuta di interesse alla sospensione (TAR Piemonte n. 142 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dal servizio per mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto delle modifiche normative intervenute, l’atto ha cessato di produrre effetti lesivi e non risultano richieste restitutorie o di condanna. Nel merito, la violazione dell’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 è ancorata al solo dato astratto e generale dell’appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal legislatore. Non rileva l’effettivo svolgimento del servizio, né la condizione di malattia o congedo. Il provvedimento di sospensione adottato dal dirigente quale responsabile della struttura è legittimo e non ha natura disciplinare, restando estraneo all’ambito del d.P.R. n. 737/1981.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, in servizio presso un Reparto di Torino, è stato sospeso dall’attività lavorativa con decreto del dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza, notificato il 15 gennaio 2022, per non essersi sottoposto alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 e per non aver prodotto la documentazione richiesta con l’invito del 18 dicembre 2021.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la pericolosità della vaccinazione per la propria salute, comprovata da una consulenza di genetica medica, e l’incompetenza del dirigente firmatario, invocando gli artt. 16 e 21 del d.P.R. n. 737/1981. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato. La disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è stata trasposta dall’art. 4-ter all’art. 4-ter.1 del D.L. n. 44/2021 per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.L. n. 24/2022: la nuova previsione ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione, fissandone la scadenza al 15 giugno 2022, ma ha eliminato la sospensione dal servizio per il caso di inadempimento.

Da ciò consegue che l’atto con cui il ricorrente è stato sospeso ha cessato di spiegare effetti lesivi e il lavoratore non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Il Collegio esclude che possano fondare un interesse residuo la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di inattività, non essendo state proposte domande di condanna, né l’inciso provvedimentale sulla non utilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità, qualificato come mero avviso inidoneo a spiegare effetti giuridici in assenza di ulteriori atti applicativi. Il ricorso è pertanto improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. Quanto alla supposta pericolosità della vaccinazione, il Collegio osserva che il Ministero della Salute, con circolare, ha individuato nei medici vaccinatori e nei medici di medicina generale i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di esenzione. Nessun certificato è stato prodotto, né prima né in corso di causa, e le allegazioni del ricorrente risultano apodittiche. Egli avrebbe potuto sottoporre il proprio problema ai medici vaccinatori, senza fruirne.

Sull’inesigibilità della vaccinazione durante la malattia, il Collegio dà continuità all’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 2831 e n. 2835 del 25 marzo 2024, secondo cui l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo nelle ipotesi del comma 2. L’obbligo è ancorato al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, condizione necessaria e sufficiente, essendo la previsione preordinata ad arginare condotte elusive realizzabili strumentalizzando il regime della malattia (cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n. 2925 del 28 marzo 2024 e n. 1137 del 12 febbraio 2025).

La seconda censura è inconferente: il provvedimento è stato adottato dal dirigente competente quale responsabile della struttura, legittimato ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021. La sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale non ha carattere sanzionatorio ed esula dall’ambito del d.P.R. n. 737/1981. Le spese seguono la soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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