L’ottemperanza non tutela la proroga delle concessioni demaniali contro le sopravvenienze legislative (TAR Puglia n. 441 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta il diritto alla prosecuzione di una concessione demaniale marittima sino al termine fissato da una legge-provvedimento non ha efficacia costitutiva della proroga, ma si limita a ricognire gli effetti conformativi della fonte primaria vigente al momento della pronuncia. Nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata non preclude l’operatività delle sopravvenienze normative che incidano sul regolamento del rapporto. L’atto con cui l’Amministrazione comunale ridetermina il termine di scadenza delle concessioni in adesione a tali sopravvenienze ha natura meramente ricognitiva e non è lesivo, con conseguente infondatezza della domanda di ottemperanza proposta avverso di esso.
Il Fatto
La titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR che aveva riconosciuto il suo diritto alla prosecuzione del rapporto sino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., legge n. 145/2018. Con la delibera impugnata, il Comune aveva invece individuato la scadenza al 31 dicembre 2024, richiamando le sopravvenienze normative e i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. La ricorrente deduceva violazione ed elusione del giudicato, nonché plurimi vizi di legittimità dell’atto comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude che la sentenza ottemperata abbia riconosciuto alla ricorrente una posizione di vantaggio definitiva e immutabile sino al 2033. La materia delle concessioni demaniali è stata conformata da successive leggi-provvedimento, dotate di efficacia direttamente incisiva sui rapporti in essere, senza intermediazione amministrativa. La pronuncia del TAR, pertanto, non poteva che ricognire il precetto vigente al momento della sua adozione, senza effetti preclusivi rispetto alle modifiche legislative successive.
Richiamando il principio per cui nei rapporti di durata il giudicato trova limite nelle sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il contenuto del rapporto, il Tribunale ritiene che la proroga ex legge n. 145/2018 sia stata superata dagli interventi del legislatore, da ultimo il decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il cui art. 3, co. 1, legge n. 118/2022 si applica espressamente anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe disposte ai sensi della legge n. 145/2018. La delibera comunale, quindi, non è nulla né illegittima, avendo l’Amministrazione preso atto delle sopravvenienze.
Quanto al motivo subordinato, incentrato sulla mancata applicazione del differimento dei termini disposto dal decreto legge n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023, la questione è superata: il Comune ha già prorogato le concessioni al 30 settembre 2027 con successiva deliberazione. Infine, la natura non provvedimentale ma ricognitiva dell’atto esclude i denunciati vizi di autotutela e di partecipazione procedimentale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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